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SI CONCLUDE L'ITER AVVIATO CON LA LEGGE LORENZIN.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 39 del 16 febbraio 2024 del decreto 1563 si conclude l’iter avviato con la legge 3/2018 – la cosiddetta legge Lorenzin – che aveva istituito, anche tramite il successivo Dpr 131 del 7 luglio 2021, l’osteopatia come professione sanitaria. Dopo sei anni si è arrivati a definire l’ordinamento didattico del corso di laurea in osteopatia tramite il decreto interministeriale (1563 del 1° dicembre 2023), firmato dai ministeri dell’Università e della Ricerca e della Salute, che aggiorna gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT/4).

La nuova norma specifica che «nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico». Nel dettaglio, chi conseguirà il titolo accademico in osteopatia potrà pianificare «il trattamento selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente», eseguendole «in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente», valutandone «gli esiti».

Spetta ora alle università avviare i corsi di laurea con i piani formativi indicati dal Ministero, ricordando che l’osteopatia è stata inserita nell’area della promozione e della prevenzione della salute.

 

05/12/2023 - PUBBLICATO L'ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA PROFESSIONE OSTEOPATICA

Pubblicato l'Ordinamento didattico della professione osteopatica, Barlafante: "Vigileremo affinché gli osteopati rappresentino una colonna portante della prevenzione" - Associazione Italiana Scuole di Osteopatia (aiso-associazionescuoleosteopatia.it)

"Ora, però, si è arrivati al momento nevralgico dove si decideranno i criteri di equipollenza oltre alla gestione del periodo transitorio in ambito formativo. Sarà nostra premura vigilare, senza far mancare il nostro contributo, affinché questa neo professione sanitaria sia davvero una colonna portante della prevenzione."
Gina Barlafante, Presidente AISO

 

 


Osteopatia, Congresso Aiso il 16 e 17 settembre a Bologna - Cronache di Trento e Trieste

art.jpgRoma, 13 set. (askanews) – “Assistiamo a un radicale cambiamento nel mondo dell’osteopatia italiana, dovuto all’attuazione della Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) che anche grazie al nostro duro lavoro negli anni sta traghettando la figura dell’osteopata all’interno del sistema sanitario nazionale. Per questo è necessario un congresso per ragionare sul nuova figura professionale, colonna portante della prevenzione”. È quanto annuncia Marco Sbarbaro, responsabile relazioni istituzionali di Aiso (Associazione italiana scuole di osteopatia), che delinea così la “mission” del Congresso, in programma sabato 16 e domenica 17 settembre a Bologna: “Abbiamo urgenza di definire i percorsi formativi perché legati a quelli professionali dei nostri giovani, del rapporto tra università e scuole di formazione, e delineare il rapporto tra l’associazione di categoria e l’ordine professionale”

 

NEWS: LA SENTENZA DEL TAR DI CATANIA DEL 30 08 2021

in allegato recente sentenza del Tar Catania sulla professione dell'osteopata con nota di commento.
Si segnala la sentenza del Tar in allegato in quanto prima pronuncia dopo la legge 3/2018
 

OSTEOPATIA COMUNICATO-AVV CAUDULLO - SCARICA IL FILE

sentenza TAR CATANIA - SCARICA IL FILE


24 GIUGNO 2021- L’osteopatia diventa una professione sanitaria.

È stato approvato in CONSIGLIO DEI MINISTRI l’ultimo atto di un lungo iter che era partito a a inizio 2018 con il Ddl Lorenzin cui era poi seguito nel 2020 l’accordo in Stato-Regioni sul profilo sanitario.
 
E proprio quell’Accordo che è stato recepito oggi dal Cdm. Nel provvedimento si descrive l’individuazione della figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo.
 
In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato, si descrivono le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento, si individuano le strutture ove si svolge l’attività professionale. Inoltre, si rimandano a un successivo accordo da stipularsi in Conferenza Stato-Regioni la determinazione dei criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.

 

  “A distanza di tre anni dalla legge 3/2018 con cui è stata individuata la figura della professione sanitaria di osteopata, oggi il Consiglio dei ministri ne ha concluso il percorso di istituzione. Un risultato di valore per quei professionisti, ora a pieno titolo sanitari, e per le persone da loro assistite. Per me è motivo di grande soddisfazione ed ennesima conferma della bontà dell’iniziativa intrapresa. Ora si proceda rapidamente con la definizione dell’ordinamento didattico, la valutazione dei titoli pregressi e l’istituzione dell’albo negli Ordini TSRM e PSTRP” afferma la deputata Beatrice Lorenzin, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, ex ministra della Salute.https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/24/osteopatia-il-ministro-della-salute-speranza-istituita-la-professione-sanitaria/6240809/

 

- Conferenza stato regioni - accordo ai sensi dell'art. 7 comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n.3 , tra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano - del 05 novembre 2020 scarica allegato

 

- Conferenza stato regioni - accordo ai sensi dell'art. 7 comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n.3 , tra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano - del 23 novembre 2020 scarica allegato

 

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Serie Generale n. 25 del 31-1-2018

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019)

(GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2018

Capo I
SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI

(…)

Capo II
PROFESSIONI SANITARIE

                               Art. 4

               Riordino della disciplina degli Ordini

                     delle professioni sanitarie

  1. Al decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13

settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge  17  aprile  1956,  n.

561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:

                               «Capo I

              DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

  Art.  1  (Ordini  delle  professioni   sanitarie).   -   1.   Nelle

circoscrizioni geografiche  corrispondenti  alle  province  esistenti

alla data del  31  dicembre  2012  sono  costituiti  gli  Ordini  dei

medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti,

dei   biologi,   dei   fisici,   dei   chimici,   delle   professioni

infermieristiche,  della  professione  di  ostetrica  e  dei  tecnici

sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,

della riabilitazione e  della  prevenzione.  Qualora  il  numero  dei

professionisti residenti nella circoscrizione geografica  sia  esiguo

in relazione al numero degli  iscritti  a  livello  nazionale  ovvero

sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o

demografico, il Ministero della salute, d'intesa  con  le  rispettive

Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre

che  un  Ordine  abbia  per  competenza  territoriale  due   o   piu'

circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni.

  1. Per  l'esercizio  di  funzioni  di  particolare  rilevanza,  il

Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le  rispettive  Federazioni

nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre il  ricorso

a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.

  1. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
  2. a) sono enti pubblici non  economici  e  agiscono  quali  organi

sussidiari dello Stato al fine di tutelare  gli  interessi  pubblici,

garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

  1. b) sono   dotati   di   autonomia   patrimoniale,   finanziaria,

regolamentare  e  disciplinare  e  sottoposti  alla   vigilanza   del

Ministero  della  salute;  sono  finanziati  esclusivamente   con   i

contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

  1. c) promuovono e  assicurano  l'indipendenza,  l'autonomia  e  la

responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale,  la

qualita'  tecnico-professionale,  la  valorizzazione  della  funzione

sociale, la salvaguardia dei  diritti  umani  e  dei  principi  etici

dell'esercizio   professionale   indicati   nei   rispettivi   codici

deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale

e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

  1. d) verificano il possesso dei  titoli  abilitanti  all'esercizio

professionale  e  curano  la  tenuta,  anche  informatizzata,  e   la

pubblicita', anche  telematica,  degli  albi  dei  professionisti  e,

laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

  1. e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attivita'

svolta, per garantire accessibilita' e trasparenza alla loro  azione,

in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.

33;

  1. f) partecipano alle procedure relative alla  programmazione  dei

fabbisogni di professionisti, alle attivita' formative e all'esame di

abilitazione all'esercizio professionale;

  1. g) rendono  il  proprio  parere  obbligatorio  sulla  disciplina

regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale,

fermi restando gli altri  casi,  previsti  dalle  norme  vigenti,  di

parere obbligatorio  degli  Ordini  per  l'adozione  di  disposizioni

regolamentari;

  1. h) concorrono con le autorita' locali e centrali nello studio  e

nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine  e

contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative  pubbliche  e

private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'

formative e dei processi di aggiornamento per  lo  sviluppo  continuo

professionale  di  tutti  gli  iscritti  agli  albi,  promuovendo  il

mantenimento dei requisiti  professionali  anche  tramite  i  crediti

formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

  1. i) separano,  nell'esercizio  della  funzione  disciplinare,   a

garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta'  del

giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella  giudicante.

A tal fine, in ogni regione  sono  costituiti  uffici  istruttori  di

albo, composti da un numero compreso tra  cinque  e  undici  iscritti

sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari  di  albo

della corrispettiva  professione,  garantendo  la  rappresentanza  di

tutti gli Ordini,  e  un  rappresentante  estraneo  alla  professione

nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base

di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione

disciplinare   o   d'ufficio,   compiono   gli    atti    preordinati

all'instaurazione   del   procedimento   disciplinare,   sottoponendo

all'organo giudicante la documentazione acquisita  e  le  motivazioni

per  il   proscioglimento   o   per   l'apertura   del   procedimento

disciplinare, formulando in questo caso il  profilo  di  addebito.  I

componenti  degli  uffici  istruttori  non  possono  partecipare   ai

procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

  1. l) vigilano  sugli  iscritti  agli  albi,  in  qualsiasi   forma

giuridica svolgano la loro attivita' professionale,  compresa  quella

societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo  una  graduazione

correlata alla volontarieta' della condotta,  alla  gravita'  e  alla

reiterazione dell'illecito, tenendo conto  degli  obblighi  a  carico

degli iscritti,  derivanti  dalla  normativa  nazionale  e  regionale

vigente  e  dalle  disposizioni  contenute  nei  contratti  e   nelle

convenzioni nazionali di lavoro.

  Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi degli  Ordini  delle  professioni

sanitarie:

  1. a) il presidente;
  2. b) il Consiglio direttivo;
  3. c) la commissione di albo,  per  gli  Ordini  comprendenti  piu'

professioni;

  1. d) il collegio dei revisori.
  2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il  ricambio

generazionale nella rappresentanza, secondo modalita'  stabilite  con

successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra  gli  iscritti  agli

albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

  1. a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto  per

la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della  legge  24  luglio

1985, n. 409, e' costituito  da  sette  componenti  se  gli  iscritti

all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se

gli   iscritti   all'albo   superano   i   cinquecento   ma   non   i

millecinquecento e da quindici componenti se  gli  iscritti  all'albo

superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute e'

determinata la composizione del Consiglio direttivo  dell'Ordine  dei

tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie

tecniche,  della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  nonche'  la

composizione del Consiglio direttivo  dell'Ordine  delle  professioni

infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata  rappresentanza  di

tutte le professioni che ne fanno parte;

  1. b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica,

e' costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli  iscritti

non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli  iscritti

superano i millecinquecento ma sono inferiori a  tremila  e  da  nove

componenti se gli iscritti superano i tremila e, per  la  professione

medica,  e'  costituita  dalla  componente   medica   del   Consiglio

direttivo; con decreto del Ministro della salute  e'  determinata  la

composizione delle commissioni di albo  all'interno  dell'Ordine  dei

tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie

tecniche,  della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  nonche'  la

composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine  delle

professioni infermieristiche.

  1. Il collegio dei revisori e' composto da un presidente  iscritto

nel Registro dei  revisori  legali  e  da  tre  membri,  di  cui  uno

supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini  con

piu' albi, fermo restando il numero dei componenti, e'  rimessa  allo

statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza

delle diverse professioni.

  1. La votazione per l'elezione del  Consiglio  direttivo  e  della

commissione di albo e' valida in prima  convocazione  quando  abbiano

votato almeno i due quinti degli iscritti o in  seconda  convocazione

qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un quinto

degli iscritti. A partire dalla terza convocazione  la  votazione  e'

valida qualunque sia il numero dei votanti.

  1. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di  cinque

giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche  in  piu'

sedi,  con  forme  e  modalita'  che   ne   garantiscano   la   piena

accessibilita' in ragione del numero  degli  iscritti,  dell'ampiezza

territoriale e delle caratteristiche  geografiche.  Qualora  l'Ordine

abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la  durata  delle

votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. I  risultati  delle

votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni  da  ciascun

Ordine alla rispettiva Federazione nazionale  e  al  Ministero  della

salute. Con decreto del Ministro  della  salute,  da  adottare  entro

sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, sono definite le  procedure  per  la  composizione  dei

seggi elettorali in modo tale da garantire la terzieta' di chi ne  fa

parte,  le  procedure  per  l'indizione  delle   elezioni,   per   la

presentazione delle liste e per lo svolgimento  delle  operazioni  di

voto e di scrutinio  nonche'  le  modalita'  di  conservazione  delle

schede, prevedendo la possibilita' per gli Ordini di stabilire che le

votazioni abbiano luogo con modalita' telematiche.

  1. Avverso la validita' delle  operazioni  elettorali  e'  ammesso

ricorso alla Commissione centrale per gli  esercenti  le  professioni

sanitarie.

  1. I componenti del Consiglio direttivo durano in  carica  quattro

anni e l'assemblea per la loro elezione  deve  essere  convocata  nel

terzo  quadrimestre  dell'anno  in  cui  il   Consiglio   scade.   La

proclamazione  degli  eletti  deve  essere  effettuata  entro  il  31

dicembre dello stesso anno.

  1. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza

assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice  presidente,  il

tesoriere e il  segretario,  che  possono  essere  sfiduciati,  anche

singolarmente, con la maggioranza dei due terzi  dei  componenti  del

Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo'  essere  rieletto  nella

stessa carica consecutivamente una sola volta.

  1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e

presiede il Consiglio direttivo e le  assemblee  degli  iscritti;  il

vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed

esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

  1. In caso di piu' albi nello stesso Ordine, con le modalita'  di

cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e puo'  sfiduciare  il

presidente, il vice presidente e, per  gli  albi  con  un  numero  di

iscritti superiore a  mille,  il  segretario.  Il  presidente  ha  la

rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede  la  commissione.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita' ed

esercita le funzioni a lui delegate, comprese  quelle  inerenti  alla

segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero  di

iscritti pari o inferiore a mille.

  Art. 3 (Compiti del Consiglio  direttivo  e  della  commissione  di

albo). - 1. Al Consiglio direttivo  di  ciascun  Ordine  spettano  le

seguenti attribuzioni:

  1. a) iscrivere i professionisti all'Ordine  nel  rispettivo  albo,

compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli  all'inizio  di

ogni anno;

  1. b) vigilare sulla conservazione del decoro  e  dell'indipendenza

dell'Ordine;

  1. c) designare i rappresentanti  dell'Ordine  presso  commissioni,

enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

  1. d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare

il progresso culturale degli  iscritti,  anche  in  riferimento  alla

formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;

  1. e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti,

o fra un iscritto e persona o ente a favore dei  quali  questi  abbia

prestato o presti la propria  opera  professionale,  per  ragioni  di

spese, di  onorari  e  per  altre  questioni  inerenti  all'esercizio

professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in  caso

di mancata conciliazione, dando  il  suo  parere  sulle  controversie

stesse;

  1. f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e

proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti  il  bilancio

preventivo e il conto consuntivo;

  1. g) proporre all'approvazione dell'assemblea  degli  iscritti  la

tassa annuale, anche diversificata  tenendo  conto  delle  condizioni

economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese

di gestione, nonche' la tassa per  il  rilascio  dei  pareri  per  la

liquidazione degli onorari.

  1. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:
  2. a) proporre al Consiglio  direttivo  l'iscrizione  all'albo  del

professionista;

  1. b) assumere, nel rispetto dell'integrita' funzionale dell'Ordine,

la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini  con

piu' albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c),  d)  ed

  1. e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla

suddetta lettera c) concernono uno o piu' rappresentanti  dell'intero

Ordine;

  1. c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari  nei

confronti  di  tutti  gli  iscritti  all'albo  e  a  tutte  le  altre

disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio  contenute  nelle

leggi e nei regolamenti in vigore;

  1. d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito  delle

competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

  1. e) dare il proprio concorso alle autorita' locali nello studio e

nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la

professione.

  1. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni

e  i  compiti  della  commissione  di  albo  spettano  al   Consiglio

direttivo.

  1. Contro i provvedimenti per le  materie  indicate  ai  commi  1,

lettera a), e 2, lettere a) e c), e  quelli  adottati  ai  sensi  del

comma 3 nelle medesime materie, e' ammesso ricorso  alla  Commissione

centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

  Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni  di

albo). - 1. I Consigli  direttivi  e  le  commissioni  di  albo  sono

sciolti quando non  siano  in  grado  di  funzionare  regolarmente  o

qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

  1. Lo scioglimento e' disposto  con  decreto  del  Ministro  della

salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali.  Con  lo  stesso

decreto e' nominata una commissione straordinaria di tre  componenti,

di cui non  piu'  di  due  iscritti  agli  albi  professionali  della

categoria  e  uno  individuato  dal  Ministro  della   salute.   Alla

commissione competono tutte le attribuzioni  del  Consiglio  o  della

commissione disciolti.

  1. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle  nuove

elezioni.

  1. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.

                               Capo II

                      DEGLI ALBI PROFESSIONALI

  Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi

permanenti, in cui sono iscritti i  professionisti  della  rispettiva

professione, ed  elenchi  per  categorie  di  professionisti  laddove

previsti da specifiche norme.

  1. Per l'esercizio di ciascuna  delle  professioni  sanitarie,  in

qualunque forma  giuridica  svolto,  e'  necessaria  l'iscrizione  al

rispettivo albo.

  1. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
  2. a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
  3. b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere  abilitati

all'esercizio professionale in Italia;

  1. c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione

nella circoscrizione dell'Ordine.

  1. Fermo  restando  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  9

novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle  qualifiche

professionali, possono essere  iscritti  all'albo  gli  stranieri  in

possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con  le

norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

  1. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero  possono  a

domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano  di

appartenenza.

  Art.  6  (Cancellazione   dall'albo   professionale).   -   1.   La

cancellazione  dall'albo  e'  pronunziata  dal  Consiglio  direttivo,

d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del  procuratore

della Repubblica, nei casi:

  1. a) di perdita del godimento dei diritti civili;
  2. b) di accertata  carenza  dei  requisiti  professionali  di  cui

all'articolo 5, comma 3, lettera b);

  1. c) di rinunzia all'iscrizione;
  2. d) di  morosita'  nel  pagamento  dei  contributi  previsti  dal

presente decreto;

  1. e) di   trasferimento   all'estero,   salvo   quanto   previsto

dall'articolo 5, comma 5.

  1. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c),

non puo' essere pronunziata se non dopo aver  sentito  l'interessato,

ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per  tre

mesi  consecutivi.  La  cancellazione  ha  efficacia  in   tutto   il

territorio nazionale.

                              Capo III

                     DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

  Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini  territoriali  sono

riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma,  che  assumono  la

rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso  enti

e istituzioni nazionali, europei e internazionali.

  1. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo

e coordinamento e di  supporto  amministrativo  agli  Ordini  e  alle

Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei  compiti

e delle funzioni istituzionali.

  1. Le  Federazioni  nazionali  emanano  il  codice   deontologico,

approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti  dei

consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti  agli

Ordini territoriali, che lo recepiscono  con  delibera  dei  Consigli

direttivi.

  Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1. Sono organi delle

Federazioni nazionali:

  1. a) il presidente;
  2. b) il Consiglio nazionale;
  3. c) il Comitato centrale;
  4. d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti  piu'

professioni;

  1. e) il collegio dei revisori.
  2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da

quindici componenti, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  6

della legge 24 luglio 1985, n. 409.

  1. Il collegio dei revisori e' composto da un presidente  iscritto

nel Registro dei  revisori  legali  e  da  tre  membri,  di  cui  uno

supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

  1. La commissione per gli iscritti all'albo degli  odontoiatri  si

compone di nove membri eletti dai  presidenti  delle  commissioni  di

albo  territoriali  contestualmente  e  con  le  stesse  modalita'  e

procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi  eletti  entrano  a  far

parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a  norma  dei

commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985,  n.

  1. La commissione di albo per la professione medica e' costituita

dalla componente  medica  del  Comitato  centrale.  Con  decreto  del

Ministro  della  salute  e'   determinata   la   composizione   delle

commissioni di albo all'interno  della  Federazione  nazionale  degli

Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche'

la  composizione  delle  commissioni  di   albo   all'interno   della

Federazione    nazionale    degli    Ordini     delle     professioni

infermieristiche.

  1. I  rappresentanti  di  albo  eletti   si   costituiscono   come

commissione  disciplinare  di  albo  con  funzione   giudicante   nei

confronti  dei  componenti   dei   Consigli   direttivi   dell'Ordine

appartenenti al medesimo albo e nei confronti  dei  componenti  delle

commissioni di albo territoriali. E' istituito l'ufficio  istruttorio

nazionale di albo, costituito da cinque  componenti  sorteggiati  tra

quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali  e

da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal  Ministro

della salute.

  1. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno,  a  maggioranza

assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente,  il

tesoriere e il  segretario,  che  possono  essere  sfiduciati,  anche

singolarmente, con la maggioranza qualificata  dei  due  terzi  degli

aventi diritto. Chi ha svolto tali  incarichi  puo'  essere  rieletto

nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

  1. Il presidente ha la rappresentanza della  Federazione,  di  cui

convoca e presiede il Comitato centrale  e  il  Consiglio  nazionale,

composto  dai  presidenti  degli  Ordini   professionali;   il   vice

presidente lo sostituisce in caso  di  assenza  o  di  impedimento  e

disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

  1. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti  dei  rispettivi

Ordini, nel primo trimestre  dell'anno  successivo  all'elezione  dei

presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini  professionali,  tra

gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio

segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale

nella rappresentanza, con le  modalita'  determinate  con  successivi

regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.

  1. Ciascun presidente dispone di  un  voto  per  ogni  cinquecento

iscritti  e  frazione  di  almeno   duecentocinquanta   iscritti   al

rispettivo albo.

  1. Avverso la validita' delle operazioni  elettorali  e'  ammesso

ricorso alla Commissione centrale per gli  esercenti  le  professioni

sanitarie.

  1. Il  Consiglio  nazionale  e'  composto  dai   presidenti   dei

rispettivi Ordini.

  1. Spetta al  Consiglio  nazionale  l'approvazione  del  bilancio

preventivo e del conto consuntivo della Federazione su  proposta  del

Comitato centrale, nonche' l'approvazione del codice  deontologico  e

dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.

  1. Il Consiglio nazionale, su  proposta  del  Comitato  centrale,

stabilisce il contributo annuo che ciascun  Ordine  deve  versare  in

rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di  funzionamento

della Federazione.

  1. All'amministrazione  dei  beni  spettanti   alla   Federazione

provvede il Comitato centrale.

  1. Al Comitato  centrale  di  ciascuna  Federazione  spettano  le

seguenti attribuzioni:

  1. a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e  gli  elenchi

unici nazionali degli iscritti;

  1. b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro

e dell'indipendenza delle rispettive professioni;

  1. c) coordinare e promuovere  l'attivita'  dei  rispettivi  Ordini

nelle materie che, in quanto inerenti  alle  funzioni  proprie  degli

Ordini, richiedono uniformita' di interpretazione ed applicazione;

  1. d) promuovere  e  favorire,  sul  piano  nazionale,   tutte   le

iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

  1. e) designare   i   rappresentanti   della   Federazione   presso

commissioni, enti od organizzazioni di carattere  nazionale,  europeo

ed internazionale;

  1. f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie

di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

  1. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione  spettano  le

seguenti attribuzioni:

  1. a) dare il proprio concorso alle autorita' centrali nello studio

e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano  interessare

la professione;

  1. b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;
  2. c) nelle Federazioni con piu' albi, esercitare le funzioni di cui

alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in  cui  le

designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano  uno  o  piu'

rappresentanti dell'intera Federazione.

  1. In caso di piu' albi nella stessa Federazione, con le modalita'

di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e  puo'  sfiduciare

il presidente, il vice presidente e il segretario. Il  presidente  ha

la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo'

inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il

vice presidente sostituisce il presidente in caso  di  necessita'  ed

esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni

inerenti alla segreteria della commissione.

  1. Per le Federazioni che  comprendono  un'unica  professione  le

funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al  Comitato

centrale.

  1. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera

b), e del comma 18 e' ammesso ricorso alla Commissione  centrale  per

gli esercenti le professioni sanitarie.

  1. I Comitati centrali e le  commissioni  di  albo  sono  sciolti

quando non siano in grado di funzionare  regolarmente  o  qualora  si

configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento

e' disposto con decreto del Ministro  della  salute.  Con  lo  stesso

decreto  e'  nominata  una  commissione   straordinaria   di   cinque

componenti, di cui non piu' di due iscritti agli  albi  professionali

della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del

Comitato  o  della  commissione  disciolti.  Entro  tre  mesi   dallo

scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato

centrale eletto dura in carica quattro anni».

  1. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8,

comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio

dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato  dal  comma  1

del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore

di sanita'.

  1. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata

in vigore della presente legge restano in carica fino alla  fine  del

proprio  mandato  con  le  competenze  ad   essi   attribuite   dalla

legislazione vigente; il rinnovo avviene con  le  modalita'  previste

dalle disposizioni di cui al  presente  articolo  e  dai  regolamenti

attuativi di cui al comma 5.

  1. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui  all'articolo  8,

comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13

settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del  proprio

mandato; il loro rinnovo avviene  con  le  modalita'  previste  dalle

disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti  attuativi

di cui al comma 5.

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si

provvede entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, mediante uno o piu' regolamenti adottati con  decreto

del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della

legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa  in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano e  previo  parere  delle  Federazioni

nazionali  interessate,  da  esprimere  entro  trenta  giorni   dalla

richiesta. Tali regolamenti disciplinano:

  1. a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli

organi,  ivi  comprese  le  commissioni  di  albo,  il  regime  delle

incompatibilita' e, fermo restando quanto disposto dagli articoli  2,

comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del  decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.

233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei

mandati degli  organi  degli  Ordini  e  delle  relative  Federazioni

nazionali;

  1. b) i  criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione   di   atti

sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;

  1. c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni  dagli

albi stessi;

  1. d) la riscossione ed  erogazione  dei  contributi,  la  gestione

amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;

  1. e) l'istituzione delle assemblee  dei  presidenti  di  albo  con

funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' istituzionali a

questi affidate;

  1. f) le  sanzioni,  opportunamente  graduate,  ed  i  procedimenti

disciplinari, i ricorsi  e  la  procedura  dinanzi  alla  Commissione

centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

  1. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai  Consigli

nazionali, definisce:

  1. a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali

o  interregionali,  il  loro  funzionamento  e  le  modalita'   della

contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni

di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le

istituzioni regionali di riferimento;

  1. b) le attribuzioni di funzioni e le modalita'  di  funzionamento

degli organi;

  1. c) le modalita' di articolazione territoriale degli Ordini;
  2. d) l'organizzazione e gestione  degli  uffici,  del  patrimonio,

delle risorse umane e finanziarie.

  1. Fino alla data di entrata in vigore  dei  regolamenti  e  degli

statuti di cui rispettivamente ai commi  5  e  6  si  applicano,  per

quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 5 aprile  1950,  n.  221,  nonche'  i

regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei  regolamenti  e

degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e  6,  sono  abrogati

gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto  legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i  collegi

delle professioni sanitarie e  le  rispettive  Federazioni  nazionali

sono trasformati nel modo seguente:

  1. a) i  collegi  e  le  Federazioni  nazionali  degli   infermieri

professionali,  degli  assistenti  sanitari   e   delle   vigilatrici

d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle  professioni  infermieristiche  e

Federazione    nazionale    degli    Ordini     delle     professioni

infermieristiche. L'albo degli  infermieri  professionali  assume  la

denominazione di albo  degli  infermieri.  L'albo  delle  vigilatrici

d'infanzia  assume  la  denominazione  di   albo   degli   infermieri

pediatrici;

  1. b) i collegi delle ostetriche in  Ordini  della  professione  di

ostetrica;

  1. c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini

dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

  1. d) nel caso in cui il  numero  degli  iscritti  a  un  albo  sia

superiore a cinquantamila unita', il rappresentante legale  dell'albo

puo' richiedere al Ministero della salute l'istituzione di  un  nuovo

Ordine che assuma la denominazione  corrispondente  alla  professione

sanitaria svolta; la costituzione del nuovo  Ordine  avviene  secondo

modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro  della  salute

emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto

1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  1. La professione di assistente sanitario confluisce  nell'Ordine

di cui al comma  9,  lettera  c),  del  presente  articolo  ai  sensi

dell'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n. 43.

  1. Le Federazioni nazionali degli  Ordini  di  cui  al  comma  9,

lettere a), b) e c), assumono la denominazione,  rispettivamente,  di

Federazione    nazionale    degli    Ordini     delle     professioni

infermieristiche,   Federazione   nazionale   degli   Ordini    della

professione di ostetrica e Federazione  nazionale  degli  Ordini  dei

tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

  1. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni  di

cui al decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13

settembre 1946, n. 233, come modificato  dal  comma  1  del  presente

articolo.

  1. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della

presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo

dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti

sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera

c),  gli   albi   delle   professioni   sanitarie   tecniche,   della

riabilitazione e della prevenzione, ai  quali  possono  iscriversi  i

laureati abilitati  all'esercizio  di  tali  professioni,  nonche'  i

possessori  di  titoli  equipollenti  o   equivalenti   alla   laurea

abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.

  1. Fino alla piena funzionalita'  degli  albi  delle  professioni

sanitarie tecniche, della riabilitazione  e  della  prevenzione  sono

garantite le attuali rappresentativita' e  operativita'  dei  tecnici

sanitari di radiologia medica in  seno  ai  neocostituiti  Ordini,  e

relativa Federazione nazionale, dei tecnici  sanitari  di  radiologia

medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e

della prevenzione.

          Note all'art. 4:

              - Il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello

          Stato 13 settembre 1946, n. 233, reca «Ricostituzione degli

          Ordini delle professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina

          dell'esercizio delle professioni stesse».

              - La legge 17 aprile 1956, n. 561,  reca  «Ratifica  ai

          sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo  luogotenenziale

          16 marzo 1946, n. 98, di decreti  legislativi  emanati  dal

          Governo durante il periodo della Costituente».

              - Si riporta il testo dei capi I, II e III  del  citato

          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13

          settembre 1946, n.  233,  come  sostituiti  dalla  presente

          legge:

                                    «Capo I

                   DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

              Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1. Nelle

          circoscrizioni  geografiche  corrispondenti  alle  province

          esistenti alla data del 31 dicembre  2012  sono  costituiti

          gli Ordini dei medici-chirurghi e  degli  odontoiatri,  dei

          veterinari, dei farmacisti, dei biologi,  dei  fisici,  dei

          chimici,   delle   professioni   infermieristiche,    della

          professione  di  ostetrica  e  dei  tecnici   sanitari   di

          radiologia medica e delle professioni  sanitarie  tecniche,

          della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero

          dei   professionisti   residenti    nella    circoscrizione

          geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti

          a livello nazionale  ovvero  sussistano  altre  ragioni  di

          carattere storico, topografico, sociale o  demografico,  il

          Ministero  della  salute,  d'intesa   con   le   rispettive

          Federazioni nazionali e  sentiti  gli  Ordini  interessati,

          puo'  disporre  che  un   Ordine   abbia   per   competenza

          territoriale  due   o   piu'   circoscrizioni   geografiche

          confinanti ovvero una o piu' regioni.

  1. Per  l'esercizio   di   funzioni   di   particolare

          rilevanza, il  Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le

          rispettive  Federazioni  nazionali  e  sentiti  gli  Ordini

          interessati,  puo'  disporre  il   ricorso   a   forme   di

          avvalimento o di associazione tra i medesimi.

  1. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
  2. a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali

          organi sussidiari dello  Stato  al  fine  di  tutelare  gli

          interessi pubblici,  garantiti  dall'ordinamento,  connessi

          all'esercizio professionale;

  1. b) sono   dotati   di    autonomia    patrimoniale,

          finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla

          vigilanza  del  Ministero  della  salute;  sono  finanziati

          esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri

          per la finanza pubblica;

  1. c) promuovono    e    assicurano    l'indipendenza,

          l'autonomia  e  la  responsabilita'  delle  professioni   e

          dell'esercizio       professionale,       la       qualita'

          tecnico-professionale, la  valorizza-zione  della  funzione

          sociale, la salvaguardia dei diritti umani e  dei  principi

          etici dell'esercizio professionale indicati nei  rispettivi

          codici deontologici, al fine di garantire la  tutela  della

          salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di

          rappresentanza sindacale;

  1. d) verificano  il  possesso  dei  titoli  abilitanti

          all'esercizio  professionale  e  curano  la  tenuta,  anche

          informatizzata, e la pubblicita', anche  telematica,  degli

          albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di

          specifici elenchi;

  1. e) assicurano un adeguato  sistema  di  informazione

          sull'attivita'  svolta,  per  garantire  accessibilita'   e

          trasparenza alla loro azione, in coerenza  con  i  principi

          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

  1. f) partecipano   alle   procedure   relative   alla

          programmazione  dei  fabbisogni  di  professionisti,   alle

          attivita'   formative   e   all'esame    di    abilitazione

          all'esercizio professionale;

  1. g) rendono  il  proprio  parere  obbligatorio  sulla

          disciplina   regolamentare   dell'esame   di   abilitazione

          all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,

          previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio  degli

          Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

  1. h) concorrono con le  autorita'  locali  e  centrali

          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che

          possano  interessare  l'Ordine  e  contribuiscono  con   le

          istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private  alla

          promozione, organizzazione e  valutazione  delle  attivita'

          formative e dei processi di aggiornamento per  lo  sviluppo

          continuo professionale di tutti  gli  iscritti  agli  albi,

          promuovendo il  mantenimento  dei  requisiti  professionali

          anche tramite i crediti formativi acquisiti sul  territorio

          nazionale e all'estero;

  1. i) separano,    nell'esercizio    della    funzione

          disciplinare,   a   garanzia   del   diritto   di   difesa,

          dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,

          la funzione istruttoria da quella giudicante. A  tal  fine,

          in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di  albo,

          composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti

          sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari

          di albo  della  corrispettiva  professione,  garantendo  la

          rappresentanza di tutti gli  Ordini,  e  un  rappresentante

          estraneo  alla  professione  nominato  dal  Ministro  della

          salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti  o  su

          richiesta  del  presidente  della  competente   commissione

          disciplinare o d'ufficio,  compiono  gli  atti  preordinati

          all'instaurazione    del     procedimento     disciplinare,

          sottoponendo  all'organo   giudicante   la   documentazione

          acquisita e le motivazioni per  il  proscioglimento  o  per

          l'apertura del  procedimento  disciplinare,  formulando  in

          questo caso il profilo  di  addebito.  I  componenti  degli

          uffici istruttori non possono partecipare  ai  procedimenti

          relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

  1. l) vigilano sugli iscritti agli albi,  in  qualsiasi

          forma giuridica svolgano la loro  attivita'  professionale,

          compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari

          secondo una graduazione correlata alla volontarieta'  della

          condotta, alla gravita' e alla reiterazione  dell'illecito,

          tenendo conto  degli  obblighi  a  carico  degli  iscritti,

          derivanti dalla normativa nazionale e regionale  vigente  e

          dalle  disposizioni  contenute  nei   contratti   e   nelle

          convenzioni nazionali di lavoro.

              Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi  degli  Ordini  delle

          professioni sanitarie:

  1. a) il presidente;
  2. b) il Consiglio direttivo;
  3. c) la  commissione   di   albo,   per   gli   Ordini

          comprendenti piu' professioni;

  1. d) il collegio dei revisori.
  2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere  e

          il ricambio  generazionale  nella  rappresentanza,  secondo

          modalita' stabilite con successivi regolamenti,  elegge  in

          assemblea,  fra  gli  iscritti  agli  albi,  a  maggioranza

          relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

  1. a) il Consiglio direttivo, che, fatto  salvo  quanto

          previsto per la professione odontoiatrica dall'art. 6 della

          legge 24 luglio  1985,  n.  409,  e'  costituito  da  sette

          componenti se gli iscritti all'albo non superano il  numero

          di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo

          superano i cinquecento  ma  non  i  millecinquecento  e  da

          quindici componenti se gli  iscritti  all'albo  superano  i

          millecinquecento; con decreto del Ministro della salute  e'

          determinata  la  composizione   del   Consiglio   direttivo

          dell'Ordine dei tecnici sanitari  di  radiologia  medica  e

          delle professioni sanitarie tecniche, della  riabilitazione

          e della prevenzione, nonche' la composizione del  Consiglio

          direttivo dell'Ordine delle  professioni  infermieristiche,

          garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte  le

          professioni che ne fanno parte;

  1. b) la commissione di albo, che, per  la  professione

          odontoiatrica,  e'  costituita  da  cinque  componenti  del

          medesimo   albo   se   gli   iscritti   non   superano    i

          millecinquecento,  da  sette  componenti  se  gli  iscritti

          superano i millecinquecento ma sono inferiori a  tremila  e

          da nove componenti se gli iscritti superano  i  tremila  e,

          per la professione medica, e' costituita  dalla  componente

          medica del Consiglio direttivo; con  decreto  del  Ministro

          della  salute  e'   determinata   la   composizione   delle

          commissioni di albo  all'interno  dell'Ordine  dei  tecnici

          sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie

          tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche'

          la  composizione  delle  commissioni  di  albo  all'interno

          dell'Ordine delle professioni infermieristiche.

  1. Il  collegio  dei  revisori  e'  composto   da   un

          presidente iscritto nel Registro dei revisori legali  e  da

          tre membri, di cui uno supplente, eletti tra  gli  iscritti

          agli albi. Nel caso di Ordini con piu' albi, fermo restando

          il  numero  dei  componenti,  e'   rimessa   allo   statuto

          l'individuazione   di   misure   atte   a   garantire    la

          rappresentanza delle diverse professioni.

  1. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo

          e della commissione di albo e' valida in prima convocazione

          quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti  o

          in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti

          purche' non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire

          dalla terza convocazione la votazione e'  valida  qualunque

          sia il numero dei votanti.

  1. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo

          di cinque giorni consecutivi, di  cui  uno  festivo,  e  si

          svolgono anche in piu' sedi, con forme e modalita'  che  ne

          garantiscano la piena accessibilita' in ragione del  numero

          degli  iscritti,   dell'ampiezza   territoriale   e   delle

          caratteristiche  geografiche.  Qualora  l'Ordine  abbia  un

          numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata  delle

          votazioni  non  puo'  essere  inferiore  a  tre  giorni.  I

          risultati delle votazioni devono  essere  comunicati  entro

          quindici  giorni  da   ciascun   Ordine   alla   rispettiva

          Federazione nazionale e  al  Ministero  della  salute.  Con

          decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro

          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

          presente disposizione, sono definite le  procedure  per  la

          composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire

          la  terzieta'  di  chi  ne  fa  parte,  le  procedure   per

          l'indizione delle  elezioni,  per  la  presentazione  delle

          liste e per lo svolgimento delle operazioni di  voto  e  di

          scrutinio  nonche'  le  modalita'  di  conservazione  delle

          schede,  prevedendo  la  possibilita'  per  gli  Ordini  di

          stabilire che le  votazioni  abbiano  luogo  con  modalita'

          telematiche.

  1. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e'

          ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti

          le professioni sanitarie.

  1. I componenti  del  Consiglio  direttivo  durano  in

          carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve

          essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il

          Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve  essere

          effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

  1. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a

          maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il

          vice presidente, il tesoriere e il segretario, che  possono

          essere sfiduciati, anche singolarmente, con la  maggioranza

          dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi  ha  svolto

          tali incarichi puo' essere  rieletto  nella  stessa  carica

          consecutivamente una sola volta.

  1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine,  di

          cui  convoca  e  presiede  il  Consiglio  direttivo  e   le

          assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce

          in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni

          a lui eventualmente delegate dal presidente.

  1. In caso di piu' albi nello stesso Ordine,  con  le

          modalita' di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge

          e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente e,  per

          gli albi con un numero di iscritti superiore  a  mille,  il

          segretario. Il presidente ha la  rappresentanza  dell'albo,

          di  cui  convoca  e  presiede  la  commissione.   Il   vice

          presidente sostituisce il presidente in caso di  necessita'

          ed esercita le funzioni a  lui  delegate,  comprese  quelle

          inerenti alla segreteria  della  commissione  in  relazione

          agli albi con un numero di  iscritti  pari  o  inferiore  a

          mille.

              Art.  3  (Compiti  del  Consiglio  direttivo  e   della

          commissione di  albo).  -  1.  Al  Consiglio  direttivo  di

          ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

  1. a) iscrivere   i   professionisti   all'Ordine   nel

          rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine  e

          pubblicarli all'inizio di ogni anno;

  1. b) vigilare  sulla  conservazione   del   decoro   e

          dell'indipendenza dell'Ordine;

  1. c) designare  i  rappresentanti  dell'Ordine  presso

          commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale

          o comunale;

  1. d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a

          facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche  in

          riferimento  alla  formazione   universitaria   finalizzata

          all'accesso alla professione;

  1. e) interporsi, se richiesto, nelle controversie  fra

          gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente  a  favore

          dei quali questi abbia prestato o presti la  propria  opera

          professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre

          questioni inerenti all'esercizio professionale,  procurando

          la conciliazione della  vertenza  e,  in  caso  di  mancata

          conciliazione,  dando  il  suo  parere  sulle  controversie

          stesse;

  1. f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti

          all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli

          iscritti il bilancio preventivo e il conto  consuntivo;  g)

          proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti  la

          tassa annuale,  anche  diversificata  tenendo  conto  delle

          condizioni  economiche   e   lavorative   degli   iscritti,

          necessaria a coprire le spese di gestione, nonche' la tassa

          per il  rilascio  dei  pareri  per  la  liquidazione  degli

          onorari.

  1. Alle  commissioni  di  albo  spettano  le  seguenti

          attribuzioni:

  1. a)  proporre  al  Consiglio  direttivo   l'iscrizione

          all'albo del professionista;

  1. b) assumere, nel rispetto dell'integrita' funzionale

          dell'Ordine,   la   rappresentanza    esponenziale    della

          professione e, negli Ordini con piu'  albi,  esercitare  le

          attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma  1,

          eccettuati i casi  in  cui  le  designazioni  di  cui  alla

          suddetta lettera c) concernono uno  o  piu'  rappresentanti

          dell'intero Ordine;

  1. c) adottare  e  dare  esecuzione  ai   provvedimenti

          disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e

          a tutte le altre  disposizioni  di  ordine  disciplinare  e

          sanzionatorio contenute nelle leggi e  nei  regolamenti  in

          vigore;

  1. d) esercitare  le   funzioni   gestionali   comprese

          nell'ambito  delle  competenze  proprie,  come  individuate

          dalla legge e dallo statuto;

  1. e) dare il proprio concorso  alle  autorita'  locali

          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che

          comunque possano interessare la professione.

  1. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione

          le funzioni e i compiti della commissione di albo  spettano

          al Consiglio direttivo.

  1. Contro i provvedimenti per le materie  indicate  ai

          commi 1, lettera a),  e  2,  lettere  a)  e  c),  e  quelli

          adottati ai sensi del comma 3 nelle  medesime  materie,  e'

          ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti

          le professioni sanitarie.

              Art. 4 (Scioglimento dei  Consigli  direttivi  e  delle

          commissioni di albo).  -  1.  I  Consigli  direttivi  e  le

          commissioni di albo sono sciolti quando non siano in  grado

          di funzionare regolarmente o qualora si  configurino  gravi

          violazioni della normativa vigente.

  1. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro

          della salute, sentite le rispettive Federazioni  nazionali.

          Con  lo  stesso  decreto  e'   nominata   una   commissione

          straordinaria di tre componenti, di cui  non  piu'  di  due

          iscritti agli albi  professionali  della  categoria  e  uno

          individuato dal Ministro  della  salute.  Alla  commissione

          competono tutte  le  attribuzioni  del  Consiglio  o  della

          commissione disciolti.

  1. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere

          alle nuove elezioni.

  1. Il nuovo Consiglio eletto dura  in  carica  quattro

          anni.

                                    Capo II

                           DEGLI ALBI PROFESSIONALI

              Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno

          o  piu'  albi  permanenti,   in   cui   sono   iscritti   i

          professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per

          categorie di professionisti laddove previsti da  specifiche

          norme.

  1. Per  l'esercizio  di  ciascuna  delle   professioni

          sanitarie,  in  qualunque  forma   giuridica   svolto,   e'

          necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

  1. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
  2. a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
  3. b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere

          abilitati all'esercizio professionale in Italia;

  1. c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la

          professione nella circoscrizione dell'Ordine.

  1. Fermo  restando   quanto   disposto   dal   decreto

          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  in  materia   di

          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   possono

          essere iscritti all'albo  gli  stranieri  in  possesso  dei

          requisiti di cui al comma 3, che siano  in  regola  con  le

          norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

  1. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero

          possono  a  domanda  conservare   l'iscrizione   all'Ordine

          professionale italiano di appartenenza.

              Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale). - 1. La

          cancellazione  dall'albo  e'  pronunziata   dal   Consiglio

          direttivo, d'ufficio o  su  richiesta  del  Ministro  della

          salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

  1. a) di perdita del godimento dei diritti civili;
  2. b) di accertata carenza dei requisiti  professionali

          di cui all'art. 5, comma 3, lettera b);

  1. c) di rinunzia all'iscrizione;
  2. d) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti

          dal presente decreto;

  1. e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto

          dall'art. 5, comma 5.

  1. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1,

          lettera c), non puo' essere pronunziata se  non  dopo  aver

          sentito l'interessato, ovvero  dopo  mancata  risposta  del

          medesimo a tre convocazioni per tre  mesi  consecutivi.  La

          cancellazione  ha  efficacia   in   tutto   il   territorio

          nazionale.

                                   Capo III

                          DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

              Art.  7  (Federazioni  nazionali).  -  1.  Gli   Ordini

          territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede

          in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale  delle

          rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali,

          europei e internazionali.

  1. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti  compiti

          di indirizzo e coordinamento e di  supporto  amministrativo

          agli Ordini e alle Federazioni regionali,  ove  costituite,

          nell'espletamento   dei   compiti    e    delle    funzioni

          istituzionali.

  1. Le  Federazioni   nazionali   emanano   il   codice

          deontologico, approvato nei rispettivi  Consigli  nazionali

          da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e

          rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali,  che

          lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.

              Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1.  Sono

          organi delle Federazioni nazionali:

  1. a) il presidente;
  2. b) il Consiglio nazionale;
  3. c) il Comitato centrale;
  4. d) la  commissione  di  albo,  per  le   Federazioni

          comprendenti piu' professioni;

  1. e) il collegio dei revisori.
  2. Le Federazioni sono dirette dal  Comitato  centrale

          costituito  da  quindici  componenti,  fatto  salvo  quanto

          previsto dall'art. 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

  1. Il  collegio  dei  revisori  e'  composto   da   un

          presidente iscritto nel Registro dei revisori legali  e  da

          tre membri, di cui uno supplente, eletti tra  gli  iscritti

          agli albi.

  1. La commissione  per  gli  iscritti  all'albo  degli

          odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti

          delle commissioni di albo  territoriali  contestualmente  e

          con le stesse modalita' e procedure di cui ai commi 8, 9  e

  1. I primi  eletti  entrano  a  far  parte  del  Comitato

          centrale della Federazione  nazionale  a  norma  dei  commi

          secondo e terzo dell'art. 6 della legge 24 luglio 1985,  n.

  1. La commissione di albo per la professione  medica  e'

          costituita dalla componente medica del  Comitato  centrale.

          Con decreto del Ministro della  salute  e'  determinata  la

          composizione delle commissioni di  albo  all'interno  della

          Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari  di

          radiologia medica e delle professioni  sanitarie  tecniche,

          della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  nonche'   la

          composizione delle commissioni di  albo  all'interno  della

          Federazione  nazionale  degli  Ordini   delle   professioni

          infermieristiche.

  1. I rappresentanti di albo  eletti  si  costituiscono

          come  commissione  disciplinare  di   albo   con   funzione

          giudicante  nei  confronti  dei  componenti  dei   Consigli

          direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo  e  nei

          confronti  dei  componenti  delle   commissioni   di   albo

          territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio  nazionale

          di albo, costituito da cinque  componenti  sorteggiati  tra

          quelli facenti parte dei  corrispettivi  uffici  istruttori

          regionali e da un rappresentante estraneo alla  professione

          nominato dal Ministro della salute.

  1. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio  seno,  a

          maggioranza assoluta degli aventi diritto,  il  presidente,

          il vice presidente,  il  tesoriere  e  il  segretario,  che

          possono essere  sfiduciati,  anche  singolarmente,  con  la

          maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

          Chi ha svolto tali incarichi  puo'  essere  rieletto  nella

          stessa carica consecutivamente una sola volta.

  1. Il   presidente   ha   la   rappresentanza   della

          Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale

          e il Consiglio nazionale,  composto  dai  presidenti  degli

          Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce  in

          caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a

          lui eventualmente delegate dal presidente.

  1. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti  dei

          rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo

          all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi  degli

          Ordini  professionali,  tra  gli  iscritti  agli  albi,   a

          maggioranza  relativa  dei  voti  e  a  scrutinio  segreto,

          favorendo   l'equilibrio   di   genere   e   il    ricambio

          generazionale  nella  rappresentanza,  con   le   modalita'

          determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali

          durano in carica quattro anni.

  1. Ciascun presidente dispone  di  un  voto  per  ogni

          cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta

          iscritti al rispettivo albo.

  1. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e'

          ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti

          le professioni sanitarie.

  1. Il Consiglio nazionale e' composto dai  presidenti

          dei rispettivi Ordini.

  1. Spetta al Consiglio nazionale  l'approvazione  del

          bilancio  preventivo   e   del   conto   consuntivo   della

          Federazione su  proposta  del  Comitato  centrale,  nonche'

          l'approvazione del codice deontologico e  dello  statuto  e

          delle loro eventuali modificazioni.

  1. Il Consiglio nazionale, su proposta  del  Comitato

          centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine

          deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti  per

          le spese di funzionamento della Federazione.

  1. All'amministrazione  dei   beni   spettanti   alla

          Federazione provvede il Comitato centrale.

  1. Al  Comitato  centrale  di  ciascuna   Federazione

          spettano le seguenti attribuzioni:

  1. a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli  albi  e

          gli elenchi unici nazionali degli iscritti;

  1. b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione

          del   decoro   e   dell'indipendenza    delle    rispettive

          professioni;

  1. c) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi

          Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle  funzioni

          proprie   degli   Ordini,   richiedono    uniformita'    di

          interpretazione ed applicazione;

  1. d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte

          le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);

  1. e) designare  i  rappresentanti  della   Federazione

          presso commissioni, enti  od  organizzazioni  di  carattere

          nazionale, europeo ed internazionale;

  1. f) dare direttive di massima per la soluzione  delle

          controversie di cui alla lettera e) del comma  1  dell'art.

  1. Alle commissioni di albo di  ciascuna  Federazione

          spettano le seguenti attribuzioni:

  1. a) dare il proprio concorso alle autorita'  centrali

          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che

          comunque possano interessare la professione;

  1. b) esercitare il potere disciplinare,  a  norma  del

          comma 5;

  1. c) nelle Federazioni con piu'  albi,  esercitare  le

          funzioni di cui alle lettere d), e) ed  f)  del  comma  15,

          eccettuati i casi  in  cui  le  designazioni  di  cui  alla

          suddetta lettera e) concernano uno  o  piu'  rappresentanti

          dell'intera Federazione.

  1. In caso di piu' albi nella stessa Federazione, con

          le modalita' di cui al comma 6  ogni  commissione  di  albo

          elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice  presidente

          e  il  segretario.  Il  presidente  ha  la   rappresentanza

          dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo' inoltre

          convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di  albo.

          Il vice presidente sostituisce il  presidente  in  caso  di

          necessita' ed esercita  le  funzioni  a  lui  delegate.  Il

          segretario svolge  le  funzioni  inerenti  alla  segreteria

          della commissione.

  1. Per  le  Federazioni  che   comprendono   un'unica

          professione le funzioni ed i compiti della  commissione  di

          albo spettano al Comitato centrale.

  1. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma

          16, lettera b), e del comma  18  e'  ammesso  ricorso  alla

          Commissione  centrale  per  gli  esercenti  le  professioni

          sanitarie.

  1. I Comitati centrali e le commissioni di albo  sono

          sciolti  quando  non   siano   in   grado   di   funzionare

          regolarmente o  qualora  si  configurino  gravi  violazioni

          della normativa vigente. Lo scioglimento  e'  disposto  con

          decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto e'

          nominata   una   commissione   straordinaria   di    cinque

          componenti, di cui non  piu'  di  due  iscritti  agli  albi

          professionali della categoria; alla  commissione  competono

          tutte le attribuzioni  del  Comitato  o  della  commissione

          disciolti.  Entro  tre  mesi  dallo  scioglimento  si  deve

          procedere alle nuove elezioni. Il nuovo  Comitato  centrale

          eletto dura in carica quattro anni.».

              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della

          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina

          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza

          del Consiglio dei ministri»:

              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).

  1. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati

          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di

          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge

          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere

          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la

          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati

          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente

          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  aprile

          1950, n. 221, reca «Approvazione  del  regolamento  per  la

          esecuzione del decreto legislativo 13  settembre  1946,  n.

          233, sulla ricostituzione degli  Ordini  delle  professioni

          sanitarie  e  per  la   disciplina   dell'esercizio   delle

          professioni stesse».

              - Si riporta il testo degli articoli 20,  22,  23,  24,

          25, 26, 27 e 28 del citato  decreto  legislativo  del  Capo

          provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, abrogati

          dalla presente legge con le decorrenze ivi indicate:

              «Art. 20. - I presidenti degli Ordini e dei Collegi  ed

          i presidenti delle Federazioni  nazionali  sono  membri  di

          diritto rispettivamente  dei  Consigli  provinciali  e  del

          Consiglio superiore di sanita'.

              Art. 22. - Entro un  mese  dalla  data  di  entrata  in

          vigore del presente decreto i prefetti,  sentito  l'ufficio

          sanitario  provinciale,  nomineranno  per  ciascuno   degli

          Ordini  e  Collegi  dei  sanitari   della   provincia   una

          Commissione straordinaria composta di tre membri,  iscritti

          ai rispettivi albi,  con  l'incarico  di  amministrare  gli

          Ordini o  Collegi  fino  a  quando  non  saranno  eletti  i

          Consigli direttivi. Tale elezione  dovra'  essere  compiuta

          non oltre il termine di due mesi dalla data di  entrata  in

          vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

              Nelle  province  nelle  quali,  per  iniziativa   delle

          autorita' locali o degli iscritti agli albi  professionali,

          risultino gia' costituiti, alla data di entrata  in  vigore

          del presente decreto, i Consigli degli  Ordini  o  Collegi,

          questi continueranno ad  esercitare  le  proprie  funzioni,

          fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovra'

          essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data

          di entrata in vigore  del  regolamento  di  esecuzione  del

          presente decreto.

              Art. 23. - Restano fermi i provvedimenti relativi  alla

          iscrizione ed alla cancellazione dagli  albi  professionali

          nonche'  i  provvedimenti  disciplinari  a   carico   degli

          iscritti, adottati dagli organi indicati nell'art. 22.

              Art. 24. - Entro un  mese  dalla  data  di  entrata  in

          vigore  del  presente  decreto,  l'Alto   commissario   per

          l'igiene e la Sanita' pubblica nominera' per ciascuna delle

          categorie  professionali  dei  sanitari,  una   Commissione

          straordinaria  composta  di  cinque  membri  iscritti   nei

          rispettivi   albi   professionali   con    l'incarico    di

          amministrare le Federazioni nazionali  fino  a  quando  non

          saranno eletti i Comitati centrali.  Tale  elezione  dovra'

          essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data

          di entrata in vigore  del  regolamento  di  esecuzione  del

          presente decreto.

              Ove,  per   iniziativa   degli   iscritti   agli   albi

          professionali, risulti gia' costituita alla data di entrata

          in vigore del presente decreto, una Federazione  nazionale,

          il Comitato centrale di essa continuera' ad  esercitare  le

          proprie funzioni fino  alla  elezione  del  nuovo  Comitato

          centrale che dovra' essere compiuta non oltre il termine di

          sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di

          esecuzione del presente decreto.

              Art. 25.  -  L'attuale  Commissione  centrale  per  gli

          esercenti le professioni sanitarie e' sciolta.  Essa  sara'

          ricostituita secondo le norme del presente decreto.

              Art. 26. - Fino a quando  non  verra'  provveduto  alla

          ricostituzione del Consiglio superiore di sanita', in luogo

          del membro del Consiglio  stesso,  il  segretario  generale

          presso l'Alto  commissariato  per  l'igiene  e  la  sanita'

          pubblica  fa  parte  della  Commissione  centrale  di   cui

          all'art. 17.

              Art. 27. - Con separato provvedimento  saranno  emanate

          norme relative alla disciplina professionale dell'attivita'

          infermieristica.

              Art.  28.  -  Con  il  regolamento  di  esecuzione  del

          presente decreto, il Governo provvedera' a dettare le norme

          relative  alla  elezione  dei   componenti   dei   Consigli

          direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati

          centrali delle  Federazioni  nazionali  alla  tenuta  degli

          albi, alle iscrizioni  ed  alle  cancellazioni  degli  albi

          stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla

          gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e

          Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari,

          ai ricorsi  ed  alla  procedura  davanti  alla  Commissione

          centrale,  nonche'  a  quanto  altro  possa  occorrere  per

          l'applicazione del presente decreto.».

              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  1°

          febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in  materia  di

          professioni    sanitarie    infermieristiche,    ostetrica,

          riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e

          delega al Governo per  l'istituzione  dei  relativi  ordini

          professionali»:

              «Art. 4. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro

          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della

          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di

          istituire, per le professioni sanitarie di cui all'art.  1,

          comma 1, i relativi ordini  professionali,  senza  nuovi  o

          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   nel

          rispetto delle competenze delle regioni e  sulla  base  dei

          seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) trasformare i collegi professionali esistenti  in

          ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b)

          e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto  2000,  n.

          251, e del citato decreto ministeriale 29  marzo  2001  del

          Ministro della sanita',  l'assegnazione  della  professione

          dell'assistente  sanitario  all'ordine  della  prevenzione,

          prevedendo l'istituzione di un ordine specifico,  con  albi

          separati per ognuna delle professioni previste dalla  legge

  1. 251 del 2000,  per  ciascuna  delle  seguenti  aree  di

          professioni    sanitarie:    area     delle     professioni

          infermieristiche; area della  professione  ostetrica;  area

          delle  professioni   della   riabilitazione;   area   delle

          professioni  tecnico-sanitarie;  area   delle   professioni

          tecniche della prevenzione;

  1. b)   aggiornare   la   definizione    delle    figure

          professionali da includere nelle fattispecie  di  cui  agli

          articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto  2000,  n.  251,

          come attualmente disciplinata dal decreto  ministeriale  29

          marzo 2001;

  1. c) individuare, in base alla  normativa  vigente,  i

          titoli che consentano l'iscrizione  agli  albi  di  cui  al

          presente comma;

  1. d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al

          presente comma, le attivita' il cui esercizio sia riservato

          agli iscritti agli ordini e quelle  il  cui  esercizio  sia

          riservato agli iscritti ai singoli albi;

  1. e) definire le condizioni e le modalita' in base alle

          quali si possa costituire un unico ordine per  due  o  piu'

          delle aree di professioni sanitarie  individuate  ai  sensi

          della lettera a);

  1. f) definire le condizioni e le modalita' in base alle

          quali si possa costituire un ordine specifico per una delle

          professioni   sanitarie   di   cui   al   presente   comma,

          nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo  albo

          superi  le  ventimila  unita',  facendo  salvo,   ai   fini

          dell'esercizio delle attivita' professionali,  il  rispetto

          dei  diritti  acquisiti  dagli  iscritti  agli  altri  albi

          dell'ordine originario e prevedendo  che  gli  oneri  della

          costituzione siano a totale carico degli iscritti al  nuovo

          ordine;

  1. g) prevedere, in relazione al numero degli operatori,

          l'articolazione  degli  ordini  a  livello  provinciale   o

          regionale o nazionale;

  1. h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli

          statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;

  1. i) prevedere che  le  spese  di  costituzione  e  di

          funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui  al

          presente  articolo  siano  poste  a  totale  carico   degli

          iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;

  1. l) prevedere che, per gli appartenenti  agli  ordini

          delle nuove categorie professionali, restino confermati gli

          obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti

          dalle disposizioni vigenti.

  1. Gli schemi dei decreti legislativi  predisposti  ai

          sensi del comma 1, previa  acquisizione  del  parere  della

          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono

          trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione  dei  pareri

          da parte  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per

          materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data  di

          trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono  emanati

          anche in mancanza dei pareri. Qualora il  termine  previsto

          per i pareri dei competenti organi parlamentari  scada  nei

          trenta giorni che  precedono  o  seguono  la  scadenza  del

          termine  di  cui  al  comma   1,   quest'ultimo   s'intende

          automaticamente prorogato di novanta giorni.».

              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  26

          febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in  materia  di

          professioni sanitarie»:

              «Art. 4. - Diplomi conseguiti in  base  alla  normativa

          anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3,  del

          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive

          modificazioni.

  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13

          settembre 1996,  n.  475,  convertito,  con  modificazioni,

          dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni  di

          cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30

          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni   e

          integrazioni,  ai  fini  dell'esercizio   professionale   e

          dell'accesso alla formazione post-base,  i  diplomi  e  gli

          attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che

          abbiano   permesso   l'iscrizione    ai    relativi    albi

          professionali o  l'attivita'  professionale  in  regime  di

          lavoro dipendente o autonomo o  che  siano  previsti  dalla

          normativa concorsuale del personale del Servizio  sanitario

          nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono

          equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato  art.

          6, comma 3, del decreto legislativo  n.  502  del  1992,  e

          successive   modificazioni   ed   integrazioni,   ai   fini

          dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione

          post-base.

  1. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con

          il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e

          tecnologica,   sono   stabiliti,   con   riferimento   alla

          iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto

          del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,  n.  761,

          allo stato giuridico dei dipendenti  degli  altri  comparti

          del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei

          corsi e, se  del  caso,  al  possesso  di  una  pluriennale

          esperienza professionale, i  criteri  e  le  modalita'  per

          riconoscere come equivalenti ai  diplomi  universitari,  di

          cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del

          1992, e successive modificazioni e  integrazioni,  ai  fini

          dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione

          post-base,  ulteriori   titoli   conseguiti   conformemente

          all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione  dei

          decreti di  individuazione  dei  profili  professionali.  I

          criteri e le modalita'  definiti  dal  decreto  di  cui  al

          presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad

          appositi corsi di riqualificazione  professionale,  con  lo

          svolgimento di un esame finale.  Le  disposizioni  previste

          dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri  a

          carico del bilancio dello Stato ne' degli enti di cui  agli

          articoli 25 e 27 della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e

          successive modificazioni.

  1. Il decreto di cui al comma  2  e'  emanato,  previo

          parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre

          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  1. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al

          comma 2 stabilisce  i  requisiti  per  la  valutazione  dei

          titoli di formazione  conseguiti  presso  enti  pubblici  o

          privati,  italiani  o  stranieri,  ai  fini  dell'esercizio

          professionale e dell'accesso alla formazione post-base  per

          i profili  professionali  di  nuova  istituzione  ai  sensi

          dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre

          1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.».


                               Art. 5

       Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie

  1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato

di  benessere   fisico,   psichico   e   sociale,   in   applicazione

dell'articolo 6 dell'intesa sancita  il  10  luglio  2014,  ai  sensi

dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  tra  il

Governo, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,

sul nuovo Patto per la salute per gli anni  2014-2016,  e'  istituita

l'area delle  professioni  sociosanitarie,  secondo  quanto  previsto

dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.

  1. In attuazione delle disposizioni del comma 1,  mediante  uno  o

piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  28  agosto

1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  sono  individuati

nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione  di  tali

profili, il cui  esercizio  deve  essere  riconosciuto  in  tutto  il

territorio  nazionale,  avviene  in  considerazione  dei   fabbisogni

connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute  e

nei  Piani  sanitari  e  sociosanitari  regionali,  che  non  trovino

rispondenza in professioni gia' riconosciute.

  1. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attivita'

dei  profili  professionali  sociosanitari  definendone  le  funzioni

caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le

professioni gia' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

  1. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di

Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri  per  il  riconoscimento

dei  titoli  equipollenti  ai   fini   dell'esercizio   dei   profili

professionali di cui ai commi precedenti. Con  decreto  del  Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro della salute, sentite le competenti commissioni parlamentari

e acquisito il parere del Consiglio  universitario  nazionale  e  del

Consiglio superiore di sanita', e' definito  l'ordinamento  didattico

della formazione per i profili professionali sociosanitari.

  1. Sono  compresi  nell'area  professionale  di  cui  al  presente

articolo  i   preesistenti   profili   professionali   di   operatore

socio-sanitario,   assistente   sociale,   sociologo   ed   educatore

professionale. Resta  fermo  che  i  predetti  profili  professionali

afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.

          Note all'art. 5:

              - L'Intesa tra Governo regioni e Provincie autonome  di

          Trento e Bolzano sancita il 10  luglio  2014,  concerne  il

          nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016.

              - Si riporta il testo dell'art. 6 della  citata  Intesa

          tra Governo  regioni  e  Provincie  autonome  di  Trento  e

          Bolzano sancita il 10 luglio 2014:

              «Art.  6.  -  1.  Le  attivita'  indicate  al  presente

          articolo sono effettuate nei limiti delle risorse  previste

          a  legislazione  vigente  per  gli  ambiti  di   intervento

          individuati nei successivi commi.

  1. Le regioni disciplinano i principi e gli  strumenti

          per l'integrazione dei servizi e delle attivita' sanitarie,

          sociosanitarie e sociali, particolarmente per le aree della

          non  autosufficienza,  della  disabilita',   della   salute

          mentale adulta e dell'eta'  evolutiva,  dell'assistenza  ai

          minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle ASL

          ed agli altri enti  del  sistema  sanitario  regionale  per

          l'erogazione congiunta degli interventi, nei  limiti  delle

          risorse programmate per il Ssr e per il Sistema dei servizi

          sociali per le rispettive competenze.

  1. L'accesso   alla   rete   integrata   dei   servizi

          sociosanitari  avviene  tramite  un   "punto   unico"   che

          indirizza  il  cittadino  al  percorso   sociosanitario   e

          socioassistenziale   adeguato   alle   sue   condizioni   e

          necessita'.

  1. Per l'individuazione del setting di erogazione delle

          prestazioni   sociosanitarie   (domiciliare,   territoriale

          ambulatoriale,   semiresidenziale   o    residenziale)    e

          l'ammissione  ad  un  livello  appropriato  di   intensita'

          assistenziale    si    fa    ricorso    alla    valutazione

          multidimensionale effettuata con uno  strumento  valutativo

          del quale sia stata verificata la  corrispondenza  con  gli

          strumenti gia' concordati dalle regioni  con  il  Ministero

          della salute.

  1. La valutazione multidimensionale accerta la presenza

          delle  condizioni  cliniche  e  delle  risorse  ambientali,

          familiari e sociali, incluse quelle  rese  disponibili  dal

          Sistema dei servizi  sociali,  che  possano  consentire  la

          permanenza al domicilio della persona non autosufficiente.

  1. Il Piano delle prestazioni personalizzato, formulato

          dall'equipe   responsabile   della    presa    in    carico

          dell'assistito,   individua   gli   interventi    sanitari,

          sociosanitari e sociali che i servizi sanitari territoriali

          e i servizi sociali si impegnano a garantire, anche in modo

          integrato,  secondo  quanto  previsto  per  le   rispettive

          competenze dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

          ministri  29  novembre  2001  e  successive   modifiche   e

          integrazioni.

  1. Al   fine   di   promuovere   una   piu'   adeguata

          distribuzione delle prestazioni assistenziali domiciliari e

          residenziali rivolte ai malati cronici non autosufficienti,

          a conferma ed integrazione di  quanto  gia'  stabilito  dal

          Patto per la salute 2010-2012, si conviene che le regioni e

          le Province  autonome,  ciascuna  in  relazione  ai  propri

          bisogni territoriali rilevati, adottano ovvero aggiornano i

          progetti  di  attuazione  dei   commi   precedenti,   dando

          evidenza:

                del fabbisogno di posti letto, espresso  in  funzione

          della  popolazione  da  assistere   presso   le   strutture

          residenziali e semiresidenziali destinate ai malati cronici

          non autosufficienti, ai disabili, alle persone con disturbi

          psichiatrici, ai minori  e  alle  persone  con  dipendenze,

          articolato per intensita' assistenziale e per durata e  con

          evidenza   di   proporzione   tra   assistiti   in   regime

          residenziale e in regime domiciliare;

                del   fabbisogno,   espresso   in   funzione    della

          popolazione da assistere,  e  l'organizzazione  delle  cure

          domiciliari  sanitarie  e  socio-sanitarie  articolate  per

          intensita', complessita' e durata dell'assistenza;

                delle modalita' di integrazione nelle UVMD  di  tutte

          le  professionalita',  anche  al  fine  di  garantire   una

          gestione integrata delle  risorse  impiegate  nel  progetto

          assistenziale.

  1. Le regioni si impegnano ad  armonizzare  i  servizi

          socio sanitari, individuando standard  minimi  qualificanti

          di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie che saranno

          definite anche in relazione al numero e alla tipologia  del

          personale impiegato.».

              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge

          5  giugno  2003,  n.   131,   recante   «Disposizioni   per

          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  legge

          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»:

              «Art. 8. - (Omissis).

  1. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in

          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,

          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive

          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il

          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa

          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto

          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui

          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non

          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di

          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,

  1. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
  2. 112.».

              - Si riporta il testo  dell'art.  3-octies  del  citato

          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  di  cui  in

          note all'art. 1:

              «Art. 3-octies (Area delle professioni sociosanitarie).

          - 1. Con decreto del Ministro della  sanita',  di  concerto

          con il Ministro  per  la  solidarieta'  sociale  e  con  il

          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione

          economica, sentito il Consiglio superiore di sanita'  e  la

          Conferenza permanente per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le

          regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  entro

          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto

          legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,  e'   disciplinata

          l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale,

          dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e

          sono individuate le  relative  discipline  della  dirigenza

          sanitaria.

  1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto

          con il Ministro per la  solidarieta'  sociale,  sentito  il

          Ministro per  l'universita'  e  la  ricerca  scientifica  e

          tecnologica e acquisito il parere del  Consiglio  superiore

          di sanita', sono integrate le tabelle dei servizi  e  delle

          specializzazioni equipollenti previste per  l'accesso  alla

          dirigenza sanitaria del Servizio  sanitario  nazionale,  in

          relazione  all'istituzione   dell'area   sociosanitaria   a

          elevata integrazione sanitaria.

  1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto

          con  il  Ministro  per  la   solidarieta'   sociale,   sono

          individuati, sulla base di  parametri  e  criteri  generali

          definiti dalla Conferenza unificata di cui all'art.  8  del

          decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  i  profili

          professionali   dell'area    sociosanitaria    a    elevata

          integrazione sanitaria.

  1. Le figure professionali di livello non dirigenziale

          operanti nell'area sociosanitaria  a  elevata  integrazione

          sanitaria, da formare con corsi di  diploma  universitario,

          sono  individuate  con  regolamento  del   Ministro   della

          sanita', di concerto  con  i  Ministri  dell'universita'  e

          della  ricerca  scientifica  e   tecnologica   e   per   la

          solidarieta' sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della

          legge 23  agosto  1988,  n.  400;  i  relativi  ordinamenti

          didattici sono definiti dagli atenei,  ai  sensi  dell'art.

          17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  sulla

          base  di  criteri  generali  determinati  con  decreto  del

          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e

          tecnologica, emanato di concerto  con  gli  altri  Ministri

          interessati, tenendo conto dell'esigenza di una  formazione

          interdisciplinare, adeguata alle competenze  delineate  nei

          profili professionali e attuata con  la  collaborazione  di

          piu' facolta' universitarie.

  1. Le   figure   professionali   operanti   nell'area

          sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare

          in  corsi  a  cura  delle  regioni,  sono  individuate  con

          regolamento del Ministro della sanita' di concerto  con  il

          Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza

          permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le

          Province autonome di Trento e Bolzano, ai  sensi  dell'art.

          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400;  con  lo

          stesso  decreto  sono  definiti  i   relativi   ordinamenti

          didattici.».

              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  del   decreto

          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed

          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente

          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province

          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le

          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,

          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'

          ed autonomie locali»:

              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  Province

          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e

          Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del

          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di

          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia

          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di

          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare

          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere

          attivita' di interesse comune.

  1. Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione

          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e

          delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».


                               Art. 6                        Modifica dell'articolo 5                  della legge 1º febbraio 2006, n. 43    1. L'articolo 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, e'  sostituitodal seguente:   «Art.  5  (Individuazione  e  istituzione  di   nuove   professionisanitarie). - 1. L'individuazione di nuove professioni  sanitarie  dacomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4  dellalegge  10  agosto  2000,  n.  251,  il  cui  esercizio  deve   esserericonosciuto in tutto il territorio nazionale,  avviene  in  sede  direcepimento di direttive dell'Unione europea  ovvero  per  iniziativadello  Stato  o  delle  regioni,  in  considerazione  dei  fabbisogniconnessi agli  obiettivi  di  salute  previsti  nel  Piano  sanitarionazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenzain  professioni  gia'  riconosciute,  ovvero  su   iniziativa   delleassociazioni professionali rappresentative di  coloro  che  intendonoottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessateinviano istanza motivata al Ministero della salute, che si  pronunciaentro i successivi sei mesi  e,  in  caso  di  valutazione  positiva,attiva la procedura di cui al comma 2.   2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata,  nelrispetto dei principi fondamentali stabiliti  dalla  presente  legge,previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita',mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  diTrento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del  Presidente  dellaRepubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.   3.  Gli  accordi  di  cui  al  comma  2   individuano   il   titoloprofessionale, l'ambito  di  attivita'  di  ciascuna  professione,  icriteri  di  valutazione  dell'esperienza  professionale  nonche'   icriteri per il riconoscimento dei titoli  equipollenti.  Con  decretodel Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  diconcerto con il  Ministro  della  salute,  acquisito  il  parere  delConsiglio  universitario  nazionale  e  del  Consiglio  superiore  disanita',  e'  definito  l'ordinamento  didattico   della   formazioneuniversitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensidel presente articolo.   4.  La  definizione  delle  funzioni   caratterizzanti   le   nuoveprofessioni   sanitarie   avviene   evitando    parcellizzazioni    esovrapposizioni  con  le  professioni  gia'  riconosciute  o  con  lespecializzazioni delle stesse».
                               Art. 7        Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie                   dell'osteopata e del chiropratico    1. Nell'ambito delle  professioni  sanitarie  sono  individuate  leprofessioni dell'osteopata  e  del  chiropratico,  per  l'istituzionedelle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5,  comma  2,della legge 1º febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo  6della presente legge.   2. Con accordo stipulato in sede di  Conferenza  permanente  per  irapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  edi Bolzano, da adottare entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  invigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di  attivita'  ele funzioni  caratterizzanti  le  professioni  dell'osteopata  e  delchiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza  professionalenonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.  Condecreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   dellaricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare  entrosei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,acquisito il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  e  delConsiglio superiore di sanita', sono definiti l'ordinamento didatticodella  formazione  universitaria  in  osteopatia  e  in  chiropraticanonche' gli eventuali percorsi formativi integrativi.

                               Art. 8

        Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico

  1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,

18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al  regio  decreto  1º

marzo 1928, n. 842, per l'esercizio  della  professione  di  chimico,

sono abrogati.

  1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio

nazionale dei chimici che  assume  la  denominazione  di  Federazione

nazionale degli  Ordini  dei  chimici  e  dei  fisici,  al  quale  si

applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  del  Capo

provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla

legge 17 aprile 1956, n. 561.

  1. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i

chimici,» sono soppresse.

  1. All'articolo  1  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  23

novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono soppresse.

  1. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive

modificazioni, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

    «e-bis) per l'esame degli affari concernenti  la  professione  di

chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui  cinque

effettivi e tre supplenti;

    e-ter) per l'esame degli affari  concernenti  la  professione  di

fisico, un ispettore generale fisico e otto  fisici,  di  cui  cinque

effettivi e tre supplenti».

  1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento per  il  riordino  del

sistema elettorale  e  della  composizione  degli  organi  di  Ordini

professionali, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8

luglio 2005, n. 169, le parole: «dei chimici,» sono soppresse.

  1. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche  e

integrazioni  della  disciplina  dei   requisiti   per   l'ammissione

all'esame di Stato e  delle  relative  prove  per  l'esercizio  delle

professioni di chimico e di  fisico,  nonche'  della  disciplina  dei

relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici

e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni  A  e

B, i settori «Chimica»  e  «Fisica»  nel  rispetto  delle  previsioni

dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

  1. Il Ministro della salute, entro novanta giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge, adotta  gli  atti  funzionali

all'esercizio delle funzioni di cui ai  commi  precedenti.  Entro  il

termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute  adotta

altresi' gli  atti  necessari  all'articolazione  territoriale  degli

Ordini dei chimici e dei fisici e nomina  i  commissari  straordinari

per l'indizione delle elezioni  secondo  le  modalita'  previste  dal

decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre

1946, n. 233. I Consigli direttivi degli  Ordini  dei  chimici  e  il

Consiglio nazionale dei chimici in essere alla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge restano in  carica  fino  alla  fine  del

proprio  mandato  con  le  competenze  ad   essi   attribuite   dalla

legislazione vigente; il rinnovo avviene con  le  modalita'  previste

dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

  1. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori

oneri per il bilancio dello Stato.

          Note all'art. 8:

              - Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  10,

          11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,  19,  20,  21,  22  e  23,  del

          regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928,  n.  842

          (Regolamento per l'esercizio della professione di chimico),

          abrogati dalla presente legge, e pubblicato nella  Gazzetta

          Ufficiale 1° maggio 1928, n. 102.

              - Per il decreto legislativo del Capo provvisorio dello

          stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge  17

          aprile 1956, n. 561, si veda in note all'art. 4.

              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 25 aprile

          1938, n. 897 (Norme sulla  obbligatorieta'  dell'iscrizione

          negli albi professionali e  sulle  funzioni  relative  alla

          custodia degli albi), come modificato dalla presente legge:

              «Art.  1.  -   Gli   ingegneri,   gli   architetti,   i

          professionisti in materia  di  economia  e  commercio,  gli

          agronomi, i ragionieri, i geometri, i  periti  agrari  e  i

          periti industriali non possono esercitare la professione se

          non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive

          categorie a termini delle disposizioni vigenti.».

              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto

          legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme

          sui Consigli degli ordini e  collegi  e  sulle  commissioni

          centrali professionali),  come  modificato  dalla  presente

          legge:

              «Art. 1. - Le funzioni relative alla custodia dell'albo

          e quelle disciplinari per le professioni di  ingegnere,  di

          architetto, di professionista in economia e  commercio,  di

          attuario, di  agronomo,  di  ragioniere,  di  geometra,  di

          perito agrario e di perito industriale  sono  devolute  per

          ciascuna  professione  ad  un   Consiglio   dell'ordine   o

          collegio, a termini dell'art. 1 del regio decreto-legge  24

          gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio  e'  formato  di  cinque

          componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento;

          di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove,

          se superano i cinquecento, ma non  i  millecinquecento;  di

          quindici, se superano i millecinquecento.».

              - Si riporta il testo dell'art. 17, secondo comma,  del

          citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

          13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, come

          modificato dalla presente legge:

              «Art. 17. - (Omissis).

              Fanno parte altresi' della Commissione:

  1. a) per   l'esame   degli   affari   concernenti   la

          professione dei medici  chirurghi,  un  ispettore  generale

          medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi  e

          tre supplenti;

  1. b) per   l'esame   degli   affari   concernenti   la

          professione   dei   veterinari,   un   ispettore   generale

          veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre

          supplenti;

  1. c) per   l'esame   degli   affari   concernenti   la

          professione dei farmacisti, un ispettore  generale  per  il

          servizio farmaceutico e  otto  farmacisti,  di  cui  cinque

          effettivi e tre supplenti;

  1. d) per   l'esame   degli   affari   concernenti   la

          professione delle ostetriche, un ispettore generale  medico

          e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;

  1. e) per   l'esame   degli   affari   concernenti   la

          professione di odontoiatra, un ispettore generale medico  e

          otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.

              I sanitari liberi  professionisti  indicati  nel  comma

          precedente  sono  designati  dai  Comitati  centrali  delle

          rispettive Federazioni nazionali.

              Almeno tre dei componenti sopra  indicati  non  debbono

          avere la qualifica di presidente o di membro  dei  Comitati

          centrali delle Federazioni nazionali.

              I membri della Commissione centrale rimangono in carica

          quattro anni e possono essere riconfermati.

              Alla segreteria della Commissione centrale  e'  addetto

          personale  in  servizio  presso  l'Alto  commissariato  per

          l'igiene e la sanita' pubblica;

                e-bis)  per  l'esame  degli  affari  concernenti   la

          professione di chimico, un  ispettore  generale  chimico  e

          otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

                e-ter)  per  l'esame  degli  affari  concernenti   la

          professione di fisico, un ispettore generale fisico e  otto

          fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti.

              Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza  di

          non meno di cinque membri della  Commissione,  compreso  il

          presidente; almeno tre dei membri devono  appartenere  alla

          stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di  cui

          e' in esame la pratica.

              In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri

          effettivi,   rappresentanti   le    categorie    sanitarie,

          intervengono alle sedute i membri  supplenti  della  stessa

          categoria.

              Per le questioni d'indole generale e per l'esame  degli

          affari  concernenti  tutte  le  professioni  sanitarie,  il

          presidente ha  la  facolta'  di  convocare  la  Commissione

          centrale in seduta  plenaria,  e  cioe'  con  l'intervento,

          oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro

          ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le

          categorie sanitarie.

              Per la  validita'  delle  sedute  plenarie  occorre  la

          presenza di  non  meno  di  18  membri  della  Commissione,

          compreso il presidente, ed  ogni  professione  deve  essere

          rappresentata da almeno tre dei  membri  appartenenti  alla

          rispettiva categoria.».

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del

          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della

          Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante «Regolamento  per

          il riordino del sistema  elettorale  e  della  composizione

          degli organi  di  ordini  professionali»,  come  modificato

          dalla presente legge:

              «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le  disposizioni

          di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei

          dottori agronomi e  dottori  forestali,  degli  architetti,

          pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti

          sociali, degli attuari, dei biologi, dei  geologi  e  degli

          ingegneri.».

              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  regolamento  di

          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  5  giugno

          2001, n. 328,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della

          disciplina dei  requisiti  per  l'ammissione  all'esame  di

          Stato e delle relative  prove  per  l'esercizio  di  talune

          professioni,  nonche'   della   disciplina   dei   relativi

          ordinamenti»:

              «Art.   3   (Istituzione   di   settori   negli    albi

          professionali). - 1.  I  settori  istituiti  nelle  sezioni

          degli albi professionali  corrispondono  a  circoscritte  e

          individuate attivita' professionali.

  1. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II,

          nelle sezioni degli albi  professionali  vengono  istituiti

          distinti  settori  in  relazione  allo  specifico  percorso

          formativo.

  1. Il professionista iscritto in un settore non  puo',

          esercitare le competenze  di  natura  riservata  attribuite

          agli iscritti ad uno o  piu'  altri  settori  della  stessa

          sezione, ferma restando la  possibilita'  di  iscrizione  a

          piu' settori della stessa sezione, previo  superamento  del

          relativo esame di Stato.

  1. Gli iscritti in un settore  che,  in  possesso  del

          necessario titolo di studio, richiedano di essere  iscritti

          in  un  diverso  settore  della  stessa   sezione,   devono

          conseguire  la  relativa   abilitazione   a   seguito   del

          superamento di apposito esame di Stato limitato alle  prove

          e alle materie caratterizzanti  il  settore  cui  intendono

          accedere.

  1. Formano oggetto dell'attivita' professionale  degli

          iscritti ad un settore della sezione A, oltre a  quelle  ad

          essi specificamente  attribuite,  anche  quelle  attribuite

          agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.».

                               Art. 9

       Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo

  1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24  maggio

1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge,  ogni  riferimento

al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende

fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della

salute.

  1. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e' sostituito

dal seguente:

  «Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). -  1.  Il  Ministro

della salute esercita  l'alta  vigilanza  sull'Ordine  nazionale  dei

biologi».

  1. Il Ministro della salute, entro novanta giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge,  adotta  gli  atti  necessari

all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il  termine

di cui al periodo precedente il Ministro  della  salute,  sentito  il

Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresi' gli atti

necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine  dei  biologi  e

nomina i  commissari  straordinari  per  l'indizione  delle  elezioni

secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  del  Capo

provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla

legge 17 aprile 1956, n. 561, in  quanto  applicabile.  Il  Consiglio

dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di  entrata  in

vigore della presente legge  resta  in  carica  fino  alla  fine  del

proprio  mandato  con  le  competenze  ad   esso   attribuite   dalla

legislazione vigente; il rinnovo avviene con  le  modalita'  previste

dalle disposizioni legislative vigenti al momento  delle  elezioni  e

dai relativi provvedimenti attuativi.

  1. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' premesso

il seguente:

  «Art.  01  (Categoria  professionale  degli  psicologi).  -  1.  La

professione di psicologo di cui alla presente legge e' ricompresa tra

le professioni sanitarie di  cui  al  decreto  legislativo  del  Capo

provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla

legge 17 aprile 1956, n. 561».

  1. All'articolo 20 della legge  18  febbraio  1989,  n.  56,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1.  Le  elezioni  per  il  rinnovo   dei   consigli   territoriali

dell'Ordine si svolgono  contemporaneamente  nel  terzo  quadrimestre

dell'anno di scadenza. La  proclamazione  degli  eletti  deve  essere

effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;

  1. b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

  «11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad  un  massimo

di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche

in piu' sedi, con forma e modalita'  che  ne  garantiscano  la  piena

accessibilita' in ragione del numero  degli  iscritti,  dell'ampiezza

territoriale e delle caratteristiche  geografiche.  Qualora  l'Ordine

abbia un numero  di  iscritti  superiore  a  5.000  la  durata  delle

votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni.  Il  presidente  e'

responsabile del procedimento elettorale. La votazione e'  valida  in

prima  convocazione  quando  abbia  votato  almeno  un  quarto  degli

iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti

purche' non inferiore a un decimo degli iscritti»;

  1. c) il comma 12 e' abrogato.
  2. Nella legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  ogni  riferimento  al

Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia  e  giustizia

si intende fatto, rispettivamente, al  Ministro  della  salute  e  al

Ministero della salute.  Il  Ministro  della  salute,  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  adotta

gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4  e

5  e  al  presente  comma,  sentito  il  Consiglio  nazionale   degli

psicologi.

          Note all'art. 9:

              - Il testo degli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a  45,

          della legge 24  maggio  1967,  n.  396  (Ordinamento  della

          professione di biologo), abrogati dalla presente legge,  e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149.

              - Si riporta il testo dell'art. 46 della  citata  legge

          24 maggio 1967, n.  396,  come  sostituito  dalla  presente

          legge:

              «Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il

          Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine

          nazionale dei biologi.».

              - Per il decreto legislativo del Capo provvisorio dello

          Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge  17

          aprile 1956, n. 561, si veda in note all'art. 4.

              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  18

          febbraio  1989,   n.   56,   recante   «Ordinamento   della

          professione di psicologo», come modificato  dalla  presente

          legge:

              « Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi).  -

  1. La professione di psicologo di cui alla presente  legge

          e' ricompresa  tra  le  professioni  sanitarie  di  cui  al

          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13

          settembre 1946, n. 233, ratificato dalla  legge  17  aprile

          1956, n. 561.

  1. Definizione della professione di psicologo.
  2. La professione di psicologo comprende  l'uso  degli

          strumenti conoscitivi e di intervento per  la  prevenzione,

          la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione  e

          di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona,  al

          gruppo, agli organismi sociali e alle comunita'.  Comprende

          altresi'  le  attivita'  di  sperimentazione,   ricerca   e

          didattica in tale ambito.».

              - Si riporta il testo dell'art. 20 della  citata  legge

          18 febbraio 1989, n. 56,  come  modificato  dalla  presente

          legge:

              «Art.  20   (Elezione   del   consiglio   regionale   o

          provinciale dell'ordine). - 1. Le elezioni per  il  rinnovo

          dei   consigli   territoriali   dell'Ordine   si   svolgono

          contemporaneamente  nel  terzo  quadrimestre  dell'anno  di

          scadenza.  La  proclamazione  degli  eletti   deve   essere

          effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

  1. Il consiglio dell'ordine uscente rimane  in  carica

          fino all'insediamento del nuovo consiglio.

  1. L'elettore   viene   ammesso   a   votare   previo

          accertamento  della  sua  identita'   personale,   mediante

          l'esibizione di  un  documento  di  identificazione  ovvero

          mediante il riconoscimento da parte di  un  componente  del

          seggio.

  1. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e

          la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale  la

          depone nell'urna.

  1. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da  parte  di

          uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al

          nome del votante nell'elenco degli elettori.

  1. Le votazioni durano da un minimo di due  giorni  ad

          un  massimo  di  cinque  giorni  consecutivi,  di  cui  uno

          festivo, e si svolgono anche in  piu'  sedi,  con  forma  e

          modalita' che ne garantiscano la  piena  accessibilita'  in

          ragione   del   numero   degli   iscritti,    dell'ampiezza

          territoriale e delle caratteristiche  geografiche.  Qualora

          l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a  5.000  la

          durata delle votazioni non  puo'  essere  inferiore  a  tre

          giorni. Il  presidente  e'  responsabile  del  procedimento

          elettorale. La votazione e' valida  in  prima  convocazione

          quando abbia votato almeno un  quarto  degli  iscritti;  in

          seconda convocazione qualunque sia il  numero  dei  votanti

          purche' non inferiore a un decimo degli iscritti.

  1. (Abrogato).
  2. Il seggio, a cura  del  presidente  del  consiglio

          dell'ordine,  e'  costituito  in  un   locale   idoneo   ad

          assicurare  la  segretezza  del  voto  e   la   visibilita'

          dell'urna durante le operazioni elettorali.».

                               Art. 10

        Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici

  1. E' istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale

certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

  1. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge  ai  sensi  dell'articolo  17,

comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  i

requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco  nazionale

di cui al comma 1.

  1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          Note all'art. 10:

              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23

          agosto 1988, n. 400, si veda in note all'art. 4.

                               Art. 11

              Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24

  1. Alla legge 8 marzo 2017, n.  24,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  1. a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le  parole:  «con  la

procedura di cui all'articolo 1, comma  28,  secondo  periodo,  della

legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e  successive  modificazioni,»  sono

soppresse;

  1. b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole:  «pari  al

valore  maggiore  della  retribuzione  lorda  o   del   corrispettivo

convenzionale conseguiti nell'anno di  inizio  della  condotta  causa

dell'evento  o  nell'anno  immediatamente  precedente  o  successivo,

moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari  al

triplo  del  valore  maggiore  della   retribuzione   lorda   o   del

corrispettivo convenzionale  conseguiti  nell'anno  di  inizio  della

condotta causa dell'evento o nell'anno  immediatamente  precedente  o

successivo»;

  1. c) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole:  «pari  al

valore  maggiore  del  reddito   professionale,   ivi   compresa   la

retribuzione lorda, conseguito nell'anno  di  inizio  della  condotta

causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,

moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari  al

triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la

retribuzione lorda, conseguito nell'anno  di  inizio  della  condotta

causa   dell'evento   o   nell'anno   immediatamente   precedente   o

successivo»;

  1. d) all'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, le parole:

«entro  dieci  giorni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «entro

quarantacinque giorni»;

  1. e) all'articolo 14, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

  «7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve  anche  alla

funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da  parte

degli esercenti le professioni  sanitarie  che  svolgono  la  propria

attivita' in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo  10,

comma 6».

  1. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del  decreto-legge  13  settembre

2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre

2012, n. 189, sono abrogati.

          Note all'art. 11:

              - La legge 8 marzo 2017, n. 24, reca  «Disposizioni  in

          materia di sicurezza delle cure e della persona  assistita,

          nonche' in materia di responsabilita'  professionale  degli

          esercenti le professioni sanitarie».

              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge  8

          marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge:

              «Art.  5  (Buone   pratiche   clinico-assistenziali   e

          raccomandazioni previste  dalle  linee  guida).  -  1.  Gli

          esercenti le professioni sanitarie,  nell'esecuzione  delle

          prestazioni    sanitarie    con    finalita'    preventive,

          diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e  di

          medicina legale, si attengono, salve  le  specificita'  del

          caso concreto, alle raccomandazioni  previste  dalle  linee

          guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da  enti

          e istituzioni pubblici e  privati  nonche'  dalle  societa'

          scientifiche  e  dalle  associazioni   tecnico-scientifiche

          delle professioni sanitarie  iscritte  in  apposito  elenco

          istituito e regolamentato con decreto  del  Ministro  della

          salute, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di

          entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con

          cadenza    biennale.    In    mancanza    delle    suddette

          raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie  si

          attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

  1. Nel regolamentare l'iscrizione in  apposito  elenco

          delle   societa'   scientifiche   e   delle    associazioni

          tecnico-scientifiche di cui al  comma  1,  il  decreto  del

          Ministro della salute stabilisce:

  1. a) i  requisiti  minimi  di  rappresentativita'  sul

          territorio nazionale;

  1. b) la  costituzione  mediante  atto  pubblico  e  le

          garanzie da  prevedere  nello  statuto  in  riferimento  al

          libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro

          partecipazione    alle    decisioni,    all'autonomia     e

          all'indipendenza,  all'assenza  di  scopo  di  lucro,  alla

          pubblicazione   nel   sito   istituzionale   dei    bilanci

          preventivi, dei consuntivi e  degli  incarichi  retribuiti,

          alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse

          e all'individuazione di sistemi  di  verifica  e  controllo

          della qualita' della produzione tecnico-scientifica;

  1. c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche'  le

          verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalita'  di

          sospensione o cancellazione dallo stesso.

  1. Le linee guida e  gli  aggiornamenti  delle  stesse

          elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel

          Sistema nazionale per le linee guida (SNLG),  il  quale  e'

          disciplinato nei compiti e nelle funzioni con  decreto  del

          Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di

          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

          regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

          della  presente  legge.  L'Istituto  superiore  di  sanita'

          pubblica nel proprio sito internet le  linee  guida  e  gli

          aggiornamenti  delle  stesse  indicati  dal  SNLG,   previa

          verifica della conformita'  della  metodologia  adottata  a

          standard definiti e resi pubblici  dallo  stesso  Istituto,

          nonche'  della  rilevanza   delle   evidenze   scientifiche

          dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

  1. Le  attivita'  di  cui  al  comma  3  sono   svolte

          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali

          gia' disponibili a legislazione vigente  e  comunque  senza

          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

              - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge  8

          marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge:

              «Art.  9  (Azione  di  rivalsa  o  di   responsabilita'

          amministrativa). - 1. L'azione  di  rivalsa  nei  confronti

          dell'esercente  la  professione   sanitaria   puo'   essere

          esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

  1. Se l'esercente la professione sanitaria non e' stato

          parte del giudizio  o  della  procedura  stragiudiziale  di

          risarcimento  del  danno,  l'azione  di  rivalsa  nei  suoi

          confronti puo' essere esercitata  soltanto  successivamente

          al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale  o

          stragiudiziale ed e' esercitata, a pena di decadenza, entro

          un anno dall'avvenuto pagamento.

  1. La  decisione  pronunciata  nel  giudizio  promosso

          contro la struttura sanitaria  o  sociosanitaria  o  contro

          l'impresa di assicurazione non fa  stato  nel  giudizio  di

          rivalsa se l'esercente  la  professione  sanitaria  non  e'

          stato parte del giudizio.

  1.   In  nessun  caso  la  transazione   e'   opponibile

          all'esercente la  professione  sanitaria  nel  giudizio  di

          rivalsa.

  1. In  caso   di   accoglimento   della   domanda   di

          risarcimento proposta dal danneggiato nei  confronti  della

          struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei

          commi 1 e 2 dell'art. 7, o  dell'esercente  la  professione

          sanitaria, ai sensi  del  comma  3  del  medesimo  art.  7,

          l'azione di  responsabilita'  amministrativa,  per  dolo  o

          colpa grave, nei confronti  dell'esercente  la  professione

          sanitaria e' esercitata dal pubblico  ministero  presso  la

          Corte dei conti. Ai fini della quantificazione  del  danno,

          fermo restando quanto previsto dall'art.  1,  comma  1-bis,

          della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'art. 52, secondo

          comma, del testo unico di cui al regio  decreto  12  luglio

          1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto  di

          particolare difficolta',  anche  di  natura  organizzativa,

          della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui

          l'esercente la professione sanitaria ha operato.  L'importo

          della condanna  per  la  responsabilita'  amministrativa  e

          della surrogazione di cui all'art. 1916, primo  comma,  del

          codice civile, per singolo evento, in caso di colpa  grave,

          non puo' superare una  somma  pari  al  triplo  del  valore

          maggiore  della  retribuzione  lorda  o  del  corrispettivo

          convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta

          causa dell'evento o nell'anno immediatamente  precedente  o

          successivo. Per i  tre  anni  successivi  al  passaggio  in

          giudicato della decisione di accoglimento della domanda  di

          risarcimento  proposta  dal  danneggiato,  l'esercente   la

          professione   sanitaria,   nell'ambito   delle    strutture

          sanitarie  o  sociosanitarie  pubbliche,  non  puo'  essere

          preposto ad incarichi professionali  superiori  rispetto  a

          quelli ricoperti e  il  giudicato  costituisce  oggetto  di

          specifica valutazione da parte dei commissari nei  pubblici

          concorsi per incarichi superiori.

  1. In caso di accoglimento della domanda proposta  dal

          danneggiato  nei  confronti  della  struttura  sanitaria  o

          sociosanitaria privata  o  nei  confronti  dell'impresa  di

          assicurazione  titolare  di   polizza   con   la   medesima

          struttura,  la  misura  della  rivalsa   e   quella   della

          surrogazione richiesta dall'impresa  di  assicurazione,  ai

          sensi dell'art. 1916, primo comma, del codice  civile,  per

          singolo  evento,  in  caso  di  colpa  grave,  non  possono

          superare una somma pari al triplo del valore  maggiore  del

          reddito professionale, ivi compresa la retribuzione  lorda,

          conseguito  nell'anno  di  inizio  della   condotta   causa

          dell'evento  o  nell'anno   immediatamente   precedente   o

          successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui  al

          periodo precedente, non  si  applica  nei  confronti  degli

          esercenti la professione  sanitaria  di  cui  all'art.  10,

          comma 2.

  1. Nel  giudizio   di   rivalsa   e   in   quello   di

          responsabilita' amministrativa  il  giudice  puo'  desumere

          argomenti  di  prova  dalle  prove  assunte  nel   giudizio

          instaurato dal danneggiato nei  confronti  della  struttura

          sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di  assicurazione

          se  l'esercente  la  professione  sanitaria  ne  e'   stato

          parte.».

              - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 8

          marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge:

              «Art. 13 (Obbligo  di  comunicazione  all'esercente  la

          professione  sanitaria  del  giudizio  basato   sulla   sua

          responsabilita').   -   1.   Le   strutture   sanitarie   e

          sociosanitarie di cui all'art. 7, comma 1, e le imprese  di

          assicurazione che prestano la  copertura  assicurativa  nei

          confronti dei soggetti di cui all'art. 10,  commi  1  e  2,

          comunicano   all'esercente   la    professione    sanitaria

          l'instaurazione del giudizio promosso  nei  loro  confronti

          dal  danneggiato,   entro   quarantacinque   giorni   dalla

          ricezione della notifica dell'atto  introduttivo,  mediante

          posta elettronica certificata o  lettera  raccomandata  con

          avviso   di   ricevimento   contenente   copia    dell'atto

          introduttivo  del  giudizio.  Le  strutture   sanitarie   e

          sociosanitarie  e  le  imprese   di   assicurazione   entro

          quarantacinque   giorni   comunicano    all'esercente    la

          professione   sanitaria,   mediante    posta    elettronica

          certificata  o   lettera   raccomandata   con   avviso   di

          ricevimento, l'avvio di trattative  stragiudiziali  con  il

          danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione,  la

          tardivita' o l'incompletezza delle comunicazioni di cui  al

          presente comma preclude l'ammissibilita'  delle  azioni  di

          rivalsa o di responsabilita' amministrativa di cui all'art.

          9.».

              - Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 8

          marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge:

              «Art. 14 (Fondo di garanzia per i  danni  derivanti  da

          responsabilita' sanitaria). - 1. E' istituito, nello  stato

          di previsione del  Ministero  della  salute,  il  Fondo  di

          garanzia  per  i   danni   derivanti   da   responsabilita'

          sanitaria.  Il  Fondo  di  garanzia   e'   alimentato   dal

          versamento di un contributo annuale  dovuto  dalle  imprese

          autorizzate  all'esercizio  delle  assicurazioni   per   la

          responsabilita'   civile   per   i   danni    causati    da

          responsabilita'  sanitaria.  A   tal   fine   il   predetto

          contributo e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato

          per essere riassegnato al Fondo di garanzia.  Il  Ministero

          della  salute  con   apposita   convenzione   affida   alla

          Concessionaria servizi assicurativi pubblici  (CONSAP)  Spa

          la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.

  1. Con regolamento adottato con decreto  del  Ministro

          della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data

          di entrata in vigore della presente legge, di concerto  con

          il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro  e

          dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la   Conferenza

          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le

          Province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   e   le

          rappresentanze  delle  imprese   di   assicurazione,   sono

          definiti:

  1. a) la misura del  contributo  dovuto  dalle  imprese

          autorizzate  all'esercizio  delle  assicurazioni   per   la

          responsabilita'   civile   per   i   danni    causati    da

          responsabilita' sanitaria;

  1. b) le modalita' di versamento del contributo di  cui

          alla lettera a);

  1. c) i principi cui dovra' uniformarsi la  convenzione

          tra il Ministero della salute e la CONSAP S.p.a.;

  1. d) le modalita' di intervento, il funzionamento e il

          regresso  del  Fondo  di   garanzia   nei   confronti   del

          responsabile del sinistro.

  1. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre  al

          risarcimento  del  danno   nei   limiti   delle   effettive

          disponibilita' finanziarie.

  1. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera

          a), e' aggiornata  annualmente  con  apposito  decreto  del

          Ministro della salute,  da  adottare  di  concerto  con  il

          Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il   Ministro

          dell'economia e delle finanze, in relazione alle  effettive

          esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

  1. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui

          al comma 2, lettera a), la  CONSAP  S.p.a.  trasmette  ogni

          anno  al  Ministero  della  salute  e  al  Ministero  dello

          sviluppo economico un rendiconto della gestione  del  Fondo

          di  garanzia  di  cui  al  comma   1,   riferito   all'anno

          precedente,   secondo   le   disposizioni   stabilite   dal

          regolamento di cui al comma 2.

  1. Gli oneri per l'istruttoria  e  la  gestione  delle

          richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo  di

          garanzia di cui al comma 1.

  1. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i

          danni cagionati da responsabilita' sanitaria  nei  seguenti

          casi:

  1. a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto

          ai  massimali  previsti  dai  contratti  di   assicurazione

          stipulati  dalla  struttura  sanitaria   o   sociosanitaria

          pubblica o privata  ovvero  dall'esercente  la  professione

          sanitaria ai sensi del decreto di cui all'art. 10, comma 6;

  1. b) qualora la struttura sanitaria  o  sociosanitaria

          pubblica  o  privata  ovvero  l'esercente  la   professione

          sanitaria risultino assicurati  presso  un'impresa  che  al

          momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza  o  di

          liquidazione  coatta  amministrativa  o  vi   venga   posta

          successivamente;

  1. c) qualora la struttura sanitaria  o  sociosanitaria

          pubblica  o  privata  ovvero  l'esercente  la   professione

          sanitaria siano sprovvisti di  copertura  assicurativa  per

          recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice  ovvero  per

          la  sopravvenuta  inesistenza  o  cancellazione   dall'albo

          dell'impresa assicuratrice stessa.

              7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma  1  assolve

          anche alla funzione di agevolare l'accesso  alla  copertura

          assicurativa  da  parte  degli  esercenti  le   professioni

          sanitarie che  svolgono  la  propria  attivita'  in  regime

          libero-professionale, ai sensi dell'art. 10, comma 6.

  1. Il decreto di cui all'art. 10, comma 6, prevede che

          il  massimale  minimo  sia   rideterminato   in   relazione

          all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla  lettera

  1. a) del comma 7 del presente articolo.
  2. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si

          applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la

          data di entrata in vigore della presente legge.

  1. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

          variazioni di bilancio.».

              -  Il  testo  dei  commi  2  e  4   dell'art.   3   del

          decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con

          modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,

          abrogati  dalla  presente  legge,  sono  pubblicati   nella

          Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214.

 

riferimento web: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-31&atto.codiceRedazionale=18G00019&elenco30giorni=true

 


Disegno di legge

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali diassistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero dellasalute

Testo approvato dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato il 26 aprile 2016

(Testo ricostruito a cura della redazione di Quotidiano Sanità in base agli emendamenti approvati. Le modifiche rispetto al testo del Governo sono in rosso. La numerazione è provvisoria in attesa di revisione del testo da parte degli uffici parlamentari)

 

Capo I

SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI E AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Art. 1.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano introducendo specifico riferimento alla medicina digenere.
  1. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e con il regolamento (UE) numero 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la Direttiva 2001/20/CE, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteridirettivi:
  2. riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, nonché nel rispetto degli standard internazionali per l’etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinky del 1964 e sue successiverevisioni;
  3. individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazionicliniche interventistiche dalla fase 1 alla faseIV;
  4. individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione di centriclinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina digenere;

c-bis) individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse;

  1. semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studiclinici;
  2. semplificazione delle modalità d'uso per la ricerca su materiale clinico residuo da precedenti attività diagnostiche oterapeutiche;
  3. definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazioneclinica attraverso:
    1. l'individuazione e il ruolo del direttore generale o responsabile legale della struttura sanitaria in cui si intende eseguire la sperimentazioneclinica;
      1. l'individuazione dei compiti e delle finalità dei comitati eticilocali;
      2. la definizione dei contenuti minimi che devono presentare i contratti per le sperimentazioni cliniche che, per gli sperimentatori, ne attestino, terzietà, imparzialità ed indipendenza;


3 bis) la definizione delle procedure di verifica dell’indipendenza dello sperimentatore.

  1. applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche,prevedendo:
    1. meccanismi di valutazione dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche nell'ambitodelle sperimentazionicliniche;
    2. l'uso dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali per l'interscambio della documentazione concernente lo studio clinico dei medicinalitramite modelli predefiniti e disponibili nel sistemastesso;
    3. che la sperimentazione clinica dei medicinali sia svolta attraversoun’adeguata rappresentatività digenere.
  2. individuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, di criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica e conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione deifarmaci;
  3. individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di criteri perl'eventuale istituzione di master in conduzione e gestione di studi clinici controllati che includano la farmacologia digenere;
  4. previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, e in particolare quello dei medici ospedalieri, dei medici specialisti ambulatoriali, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari emultiprofessionali;
  5. riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, perla violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con riguardo in particolare alla responsabilità dello sperimentatore e delle strutture coinvolte, nonché della natura sostanziale o formale della violazione,attraverso:
    1. conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dal Decretolegislativo numero 211 del 2003 per le violazioni delle disposizioni iviindicate;
    2. previsione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro 100.000 per le violazioni non punite con sanzionepenale;
    3. previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie all'entratadel bilancio dello Stato per essere riassegnati, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellasalute;
    4. previsione della sospensione dell'attività dei comitati etici che non rispettano i termini ele procedure previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211;
  6. revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studiosservazionali, al fine di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissionein commercio deimedicinali.
  1. I decreti legislativi, di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto della procedura di cuiall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano.
    1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tremesi.


  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui alcomma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo e con le modalità di cui al comma 4, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti attuativi della delega di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazionedelle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente.

Art. 2.

(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza)

  1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento delle prestazioni di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, effettuate anche tramite ricorso a tecniche di anestesia locoregionale, ferma restando la disciplina del consenso informato e della libertà di scelta dellepartorienti.
  1. L’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tiene conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all’interno del Servizio sanitarionazionale.

Capo II

PROFESSIONI SANITARIE

Art. 3.

(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie)

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, i capi I, II e III, sono sostituiti dai seguenti:

«CAPO I

DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1. - (Ordini delle professioni sanitarie)

  1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province vigenti al 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti e dei biologi. Qualora il numero dei professionisti residenti nella provincia sia esiguo ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporreche un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografichefinitime.
  1. Gli Ordini e le relative Federazioninazionali:
  2. sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizioprofessionale;
  3. sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Gli Ordini e delle Federazioni sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti e non gravano sulla finanzapubblica;
  4. promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale e delle professioni, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della loro funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizioprofessionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale ecollettiva;
  5. verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta e la pubblicità degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specificielenchi;
  6. assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione in armonia con i principi del decreto legislativo 14marzo 2013, numero33;
  7. partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionistie alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizioprofessionale;


f bis) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

  1. concorrono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per losviluppo continuo professionale di tutti i sanitari iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale eall'estero;
  2. separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante.A tal fine, in ogni regione vengono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Nel caso di regioni con un solo ordine professionale o delle province autonome sono costituiti, rispettivamente, uffici istruttori interregionali o interprovinciali. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare, o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo diappartenenza;
  3. vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo unagraduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazionedell'illecito.

Art. 2. - (Organi)

  1. Sono organi degli Ordini delle professionisanitarie:
    1. ilpresidente;
      1. il Consigliodirettivo;
  2. la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti piùprofessioni;
    1. il collegio deirevisori.
  1. Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti eda scrutiniosegreto:
    1. il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti, se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superanoi cinquecento ma non i mille e cinquecento, da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i mille e cinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e dellaprevenzione;
    2. la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica è costituita da cinque componenti del medesimo albo, se gli iscritti non superano i mille e cinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i mille e cinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e per la professione medica è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni d'albo all'interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologiamedica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e dellaprevenzione;
    3. il collegio dei revisori dei conti, composto da tre iscritti quali componenti effettivi ed un iscritto quale revisore supplente. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire larappresentanza delle diverseprofessioni.


  1. L'assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degliiscritti.
  1. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata dellevotazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimentoelettorale.
  1. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale pergli esercenti le professionisanitarie.
  1. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stessoanno.
  1. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, dalla maggioranza dei due terzi degli aventidiritto.
  1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo ele assemblee degli iscritti; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dalpresidente.

8 bis. In caso di più albi nello stesso ordine, con le modalità di cui al comma 7, ogni commissionedi albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni al lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti inferiore o pari amille.

Art. 3

(Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo)

  1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguentiattribuzioni:
  2. iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ognianno;
    1. vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenzadell'Ordine;
    2. designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni dicarattere provinciale ocomunale;
    3. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degliiscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso allaprofessione;
    4. interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitari, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversiestesse;
    5. provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporreall'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il contoconsuntivo;
    6. proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per laliquidazione deglionorari.
  1. Alle commissioni di albo spettano le seguentiattribuzioni:
  2. proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo dellaprofessione;
  3. assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanzaesponenziale della professione e, in Ordini con più albi, le attribuzioni di cui alle lettere c, d, e del comma 1 del presentearticolo;
  4. adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari operanti nei confronti di tutti gli iscritti negli albi e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti invigore;
  5. esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie,come individuate dallostatuto;
  6. dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare laprofessione.


2  bis. Per gli Ordini che comprendono un’unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Consigliodirettivo.

  1. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professionisanitarie.

Art. 4

(Scioglimento dei Consigli direttivi)

  1. I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente .
  1. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componentiiscritti al medesimo Ordine. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consigliodisciolto.
  1. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuoveelezioni.

3  bis. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattroanni.

Capo II

DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 5

(Albi professionali)

  1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previste da specifichenorme.
  1. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivoalbo.
  1. Per l'iscrizione all'albo ènecessario:
    1. avere il pieno godimento dei diritticivili;
      1. essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale inItalia;
  2. avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizionedell'Ordine.
  1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno inItalia.
  1. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservarel'iscrizione all'Ordine professionale italiano diappartenenza.


Art. 6

(Cancellazione dall'albo professionale)

  1. La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, neicasi:
    1. di perdita del godimento dei diritticivili;
      1. di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, letterab);
  2. di rinunziaall'iscrizione;
    1. di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presentedecreto;
    2. di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma5.
  1. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato .

CAPO III

DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 7

(Federazioni nazionali)

  1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioninazionali.
  1. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento deicompiti e delle funzioniistituzionali.
  1. Le Federazioni nazionali emanano il Codice deontologico approvato dai rispettivi Consigli nazionali e riferito a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali per tutti gli iscritti agli albi, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da équipe multi professionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.

Art. 8

(Organi delle Federazioni nazionali)

  1. Sono organi delle Federazioninazionali:
    1. ilpresidente;
      1. il Consiglionazionale;
  2. il Comitatocentrale;
    1. la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti piùprofessioni;
    2. il collegio deirevisori.
  1. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n.409.
  1. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai Presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7,8 e 9. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio1985,
  2. 409; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,della riabilitazione e dellaprevenzione.
  3. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo. È istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro dellasalute.


  1. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto,il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventidiritto.
  1. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dalpresidente.
  1. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscrittiagli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutiniosegreto.
  1. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivoalbo.
  1. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale pergli esercenti le professionisanitarie.
  1. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettiviOrdini.
  1. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivodella Federazione, su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni eintegrazioni.
  1. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese difunzionamento dellaFederazione.
  1. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitatocentrale.
  1. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguentiattribuzioni:
  2. predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degliiscritti;
    1. vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenzadelle rispettiveprofessioni;
    2. coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini su materie che, inerenti le funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione edapplicazione;
    3. promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma1, letterad);
    4. designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, comunitario edinternazionale;
    5. dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo3.
  1. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguentiattribuzioni:
  2. dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione degliOrdini;
    1. esercitare il potere disciplinare, a norma del comma4.

b-bis) in caso di più albi nella stessa federazione, con le modalità di cui al comma 5, ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre


convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.

b-bis) nelle federazioni con più albi, le funzioni di cui alle lettere d), e), f) del comma 14 del presente articolo, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.

15 bis) Per le Federazioni che comprendono un’unica professione le funzioni ed i compiti della Commissione di albo spettano al Comitato centrale.

  1. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 15, lettera, b) e del comma 1 bis, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professionisanitarie.
  1. I Comitati centrali e le commissioni di albo possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato Centrale eletto dura in carica quattroanni.».
  1. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore disanità.
  1. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente leggerestano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui al comma5.
  1. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avverrà con le modalitàpreviste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma5.
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Tali regolamentidisciplinano:
    1. le norme relative all'elezione degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioninazionali;
      1. i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degliOrdini;
  2. la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albistessi;
  3. la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini eFederazioni;
  4. l'istituzione delle assemblee dei presidenti d'albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questiaffidate;
  5. le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi allaCommissione centrale per gli esercenti le professionisanitarie.
  1. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali,definisce:
    1. la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali diriferimento;
      1. le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degliOrgani;
  2. le modalità di articolazione territoriale degliOrdini;
    1. l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane efinanziarie.


  1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioninazionali.
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamenteai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233.
  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie ele rispettive Federazioni nazionali sono trasformati neiseguenti:
    1. i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieripediatrici;
      1. i collegi delle ostetriche in Ordini della professione diostetrica;
      2. i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari diradiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e dellaprevenzione.
  1. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n.43.
  1. Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente di Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni di tecnico sanitario di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e dellaprevenzione.
  1. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo delCapo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albodell'assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.42.
  1. Rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, della legge 1ºfebbraio 2006, n. 43, in materia di istituzione, trasformazione e integrazioni delle professionisanitarie.

Art. 3-bis

(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata)

  1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione dell'osteopata. Per l'eserciziodella professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 dellalegge 1 febbraio 2006, n.43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'osteopata.
  1. Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, diconcerto


con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.

  1. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma2.

Art. 4.

(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo)

  1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati.Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero dellasalute.
  1. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dalseguente:

«Art. 46. - (Vigilanza del Ministro della salute) -- 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi».

  1. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, in quantoapplicabile.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla legge in vigore al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.

  1. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso ilseguente:

«Art. 01. - (Categoria professionale degli psicologi) -- 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

  1. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e alMinistero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e al presente comma sentito il Consiglio nazionale deglipsicologi.

4-bis. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguentimodificazioni:

  1. sostituire il comma 1 con il seguente: "Le elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stessoanno.";
  2. sostituire il comma 11 con il seguente: "Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazioneè valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno il quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degliiscritti.";
    1. il comma 12 èabrogato.


Art. 5-bis

(Elenco nazionale degli Ingegneri biomedici e clinici)

  1. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, articolo 5 è istituito, presso l'Ordine degliIngegneri, l'elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici degli iscrittiall'ordine.
  1. Il Ministero della Giustizia d'intesa con il Ministero della Salute stabilisce, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, i requisiti di ammissione, subase volontaria, all'elenco di cui al commaprecedente.
  1. le disposizione di cui ai commi 1 e 2 non comportano nuovi oneri a carico del bilancio delloStato

Art. 5.

(Esercizio abusivo della professione sanitaria)

  1. All'articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto ilseguente:

«Se l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

  1. All'articolo 240 del codice penale, sono apportate le seguentimodificazioni:
  2. al secondo comma, dopo il numero 1-bis) è inserito ilseguente:

«1-ter) dei beni mobili e immobili che risultino essere stati utilizzati per commettere il reato di cui all'articolo 348, secondo comma»;

  1. al terzo comma, le parole: «dei numeri 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 1, 1-bis e1-ter»;
  2. al terzo comma, secondo periodo, le parole: «La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica», sono sostituite dalle seguenti parole: «Le disposizioni dei numeri 1-bis e 1- ter del comma precedente siapplicano».
  1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis è inserito ilseguente:

«Art. 86-ter. - (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria) -- 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 4/2013, dopo le parole: ''delle professioni sanitarie'' inserire le seguenti: ''e relative attività tipiche o riservate per legge''.

Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 376)

1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: ''7-bis. Il farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive e i farmaci ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione

all'immissione in commercio è punito con la sanzione di cui al precedente comma''».

Art. 6.

(Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali)


1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica)

  1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, possono essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successivemodificazioni.
  1. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.
  1. AI fine di garantire la necessaria uniformità all'interno del Sistema sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute sono stabilite le linee guida in materia di svolgimento della attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica, anche per ciò che attiene alla graduale assunzione di compiti assistenziali e all'esecuzione di interventi, in modo particolare per quelli connessi al biennio conclusivo del corso, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli accordi tra le università e le aziende sanitarie, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si conformano alle linee guida dettate dal decreto di cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.
  1. AI fine di assicurare il monitoraggio dei risultati della formazione, in coerenza con gli standard previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, il decreto di cui al comma 3 disciplina anche l'istituzione, nelle Regioni in cui hasede una scuola di specializzazione, degli Osservatori regionali per la formazione medico-specialistica di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 368 del 1999. La disponibilità del programma di formazione individuale, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999, e la conseguente verifica condotta di concerto con i responsabili delle strutture in cui si svolge la formazione costituiscono adempimenti obbligatori e requisiti per il prosieguo delle attività della scuola dispecializzazione.

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934,

n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)

  1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, è sostituito dalseguente:

«Art. 102.

  1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, inqualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l’esercizio dellafarmacia.
  1. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativada

10.000 euro a 50.000 euro».

  1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4 è sostituito dalseguente:


«4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo».

  1. All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 sostituire le parole: ''sei mesi'' con: ''quarantottomesi''.

Art. 8-bis

(Figura e profilo della professione sanitaria del chiropratico)

  1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del chiropratico. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l'iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1 febbraio 2006, n.43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione delchiropratico.
  1. Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria inchiropratica.
  1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato il comma355.

L’articolo 9 del testo governativo è stato stralciato

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA SALUTE

Art. 10.

(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

  1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e coloro successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitarionazionale.
  1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della salute e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministrodella


salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

  1. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondentialle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizionidel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni.
  1. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia diassunzioni.
  1. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni.
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio delloStato.

Stralciati anche tutti gli articoli dall’11 al 25 del testo governativo

 

 

 

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 26.

(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome)

  1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dallapresente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, dellaCostituzione.
  2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme diattuazione.

 

 

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