SI CONCLUDE L'ITER AVVIATO CON LA LEGGE LORENZIN.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 39 del 16 febbraio 2024 del decreto 1563 si conclude l’iter avviato con la legge 3/2018 – la cosiddetta legge Lorenzin – che aveva istituito, anche tramite il successivo Dpr 131 del 7 luglio 2021, l’osteopatia come professione sanitaria. Dopo sei anni si è arrivati a definire l’ordinamento didattico del corso di laurea in osteopatia tramite il decreto interministeriale (1563 del 1° dicembre 2023), firmato dai ministeri dell’Università e della Ricerca e della Salute, che aggiorna gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT/4).
La nuova norma specifica che «nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico». Nel dettaglio, chi conseguirà il titolo accademico in osteopatia potrà pianificare «il trattamento selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente», eseguendole «in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente», valutandone «gli esiti».
Spetta ora alle università avviare i corsi di laurea con i piani formativi indicati dal Ministero, ricordando che l’osteopatia è stata inserita nell’area della promozione e della prevenzione della salute.
05/12/2023 - PUBBLICATO L'ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA PROFESSIONE OSTEOPATICA
"Ora, però, si è arrivati al momento nevralgico dove si decideranno i criteri di equipollenza oltre alla gestione del periodo transitorio in ambito formativo. Sarà nostra premura vigilare, senza far mancare il nostro contributo, affinché questa neo professione sanitaria sia davvero una colonna portante della prevenzione."
Gina Barlafante, Presidente AISO
Osteopatia, Congresso Aiso il 16 e 17 settembre a Bologna - Cronache di Trento e Trieste
Roma, 13 set. (askanews) – “Assistiamo a un radicale cambiamento nel mondo dell’osteopatia italiana, dovuto all’attuazione della Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) che anche grazie al nostro duro lavoro negli anni sta traghettando la figura dell’osteopata all’interno del sistema sanitario nazionale. Per questo è necessario un congresso per ragionare sul nuova figura professionale, colonna portante della prevenzione”. È quanto annuncia Marco Sbarbaro, responsabile relazioni istituzionali di Aiso (Associazione italiana scuole di osteopatia), che delinea così la “mission” del Congresso, in programma sabato 16 e domenica 17 settembre a Bologna: “Abbiamo urgenza di definire i percorsi formativi perché legati a quelli professionali dei nostri giovani, del rapporto tra università e scuole di formazione, e delineare il rapporto tra l’associazione di categoria e l’ordine professionale”
NEWS: LA SENTENZA DEL TAR DI CATANIA DEL 30 08 2021
OSTEOPATIA COMUNICATO-AVV CAUDULLO - SCARICA IL FILE
sentenza TAR CATANIA - SCARICA IL FILE
24 GIUGNO 2021- L’osteopatia diventa una professione sanitaria.
È stato approvato in CONSIGLIO DEI MINISTRI l’ultimo atto di un lungo iter che era partito a a inizio 2018 con il Ddl Lorenzin cui era poi seguito nel 2020 l’accordo in Stato-Regioni sul profilo sanitario.
E proprio quell’Accordo che è stato recepito oggi dal Cdm. Nel provvedimento si descrive l’individuazione della figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo.
In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato, si descrivono le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento, si individuano le strutture ove si svolge l’attività professionale. Inoltre, si rimandano a un successivo accordo da stipularsi in Conferenza Stato-Regioni la determinazione dei criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.
Serie Generale n. 25 del 31-1-2018
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019)
(GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2018
Capo I
SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI
(…)
Capo II
PROFESSIONI SANITARIE
Art. 4
Riordino della disciplina degli Ordini
delle professioni sanitarie
- Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.
561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:
«Capo I
DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1. Nelle
circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti
alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti,
dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni
infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei
professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo
in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero
sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o
demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive
Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre
che un Ordine abbia per competenza territoriale due o piu'
circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni.
- Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il
Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni
nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre il ricorso
a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.
- Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
- a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi
sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici,
garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
- b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria,
regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del
Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i
contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
- c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la
responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale, la
qualita' tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici
dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici
deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale
e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
- d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio
professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la
pubblicita', anche telematica, degli albi dei professionisti e,
laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
- e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attivita'
svolta, per garantire accessibilita' e trasparenza alla loro azione,
in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
- f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei
fabbisogni di professionisti, alle attivita' formative e all'esame di
abilitazione all'esercizio professionale;
- g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina
regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale,
fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di
parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni
regolamentari;
- h) concorrono con le autorita' locali e centrali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e
contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e
private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'
formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo
professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il
mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti
formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a
garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta' del
giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante.
A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di
albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo
della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di
tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione
nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base
di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione
disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati
all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo
all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni
per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento
disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I
componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai
procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
- l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma
giuridica svolgano la loro attivita' professionale, compresa quella
societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione
correlata alla volontarieta' della condotta, alla gravita' e alla
reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico
degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale
vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle
convenzioni nazionali di lavoro.
Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi degli Ordini delle professioni
sanitarie:
- a) il presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti piu'
professioni;
- d) il collegio dei revisori.
- Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio
generazionale nella rappresentanza, secondo modalita' stabilite con
successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli
albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
- a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per
la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio
1985, n. 409, e' costituito da sette componenti se gli iscritti
all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se
gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i
millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo
superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute e'
determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la
composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni
infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di
tutte le professioni che ne fanno parte;
- b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica,
e' costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti
non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti
superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove
componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione
medica, e' costituita dalla componente medica del Consiglio
direttivo; con decreto del Ministro della salute e' determinata la
composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la
composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle
professioni infermieristiche.
- Il collegio dei revisori e' composto da un presidente iscritto
nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno
supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con
piu' albi, fermo restando il numero dei componenti, e' rimessa allo
statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza
delle diverse professioni.
- La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della
commissione di albo e' valida in prima convocazione quando abbiano
votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un quinto
degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione e'
valida qualunque sia il numero dei votanti.
- Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque
giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu'
sedi, con forme e modalita' che ne garantiscano la piena
accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine
abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle
votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. I risultati delle
votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun
Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della
salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei
seggi elettorali in modo tale da garantire la terzieta' di chi ne fa
parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la
presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di
voto e di scrutinio nonche' le modalita' di conservazione delle
schede, prevedendo la possibilita' per gli Ordini di stabilire che le
votazioni abbiano luogo con modalita' telematiche.
- Avverso la validita' delle operazioni elettorali e' ammesso
ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
- I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro
anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel
terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La
proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31
dicembre dello stesso anno.
- Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il
tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche
singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del
Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella
stessa carica consecutivamente una sola volta.
- Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e
presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il
vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed
esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
- In caso di piu' albi nello stesso Ordine, con le modalita' di
cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e puo' sfiduciare il
presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di
iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la
rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita' ed
esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla
segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di
iscritti pari o inferiore a mille.
Art. 3 (Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di
albo). - 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le
seguenti attribuzioni:
- a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo,
compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di
ogni anno;
- b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza
dell'Ordine;
- c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni,
enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare
il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla
formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti,
o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia
prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di
spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio
professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso
di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie
stesse;
- f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e
proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio
preventivo e il conto consuntivo;
- g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la
tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni
economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese
di gestione, nonche' la tassa per il rilascio dei pareri per la
liquidazione degli onorari.
- Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:
- a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del
professionista;
- b) assumere, nel rispetto dell'integrita' funzionale dell'Ordine,
la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con
piu' albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed
- e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla
suddetta lettera c) concernono uno o piu' rappresentanti dell'intero
Ordine;
- c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei
confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre
disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle
leggi e nei regolamenti in vigore;
- d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle
competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
- e) dare il proprio concorso alle autorita' locali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la
professione.
- Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni
e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio
direttivo.
- Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1,
lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del
comma 3 nelle medesime materie, e' ammesso ricorso alla Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di
albo). - 1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono
sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o
qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.
- Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro della
salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso
decreto e' nominata una commissione straordinaria di tre componenti,
di cui non piu' di due iscritti agli albi professionali della
categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla
commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della
commissione disciolti.
- Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove
elezioni.
- Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.
Capo II
DEGLI ALBI PROFESSIONALI
Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi
permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva
professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove
previsti da specifiche norme.
- Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in
qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al
rispettivo albo.
- Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
- a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati
all'esercizio professionale in Italia;
- c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione
nella circoscrizione dell'Ordine.
- Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in
possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le
norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
- Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a
domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di
appartenenza.
Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale). - 1. La
cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Consiglio direttivo,
d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore
della Repubblica, nei casi:
- a) di perdita del godimento dei diritti civili;
- b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera b);
- c) di rinunzia all'iscrizione;
- d) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti dal
presente decreto;
- e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto
dall'articolo 5, comma 5.
- La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c),
non puo' essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato,
ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre
mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il
territorio nazionale.
Capo III
DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI
Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini territoriali sono
riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la
rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti
e istituzioni nazionali, europei e internazionali.
- Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo
e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle
Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti
e delle funzioni istituzionali.
- Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico,
approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei
consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli
Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli
direttivi.
Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1. Sono organi delle
Federazioni nazionali:
- a) il presidente;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Comitato centrale;
- d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti piu'
professioni;
- e) il collegio dei revisori.
- Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da
quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6
della legge 24 luglio 1985, n. 409.
- Il collegio dei revisori e' composto da un presidente iscritto
nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno
supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
- La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si
compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di
albo territoriali contestualmente e con le stesse modalita' e
procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi eletti entrano a far
parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei
commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n.
- La commissione di albo per la professione medica e' costituita
dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del
Ministro della salute e' determinata la composizione delle
commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli
Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche'
la composizione delle commissioni di albo all'interno della
Federazione nazionale degli Ordini delle professioni
infermieristiche.
- I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come
commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei
confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine
appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle
commissioni di albo territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio
nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra
quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e
da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro
della salute.
- Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza
assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il
tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche
singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli
aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto
nella stessa carica consecutivamente una sola volta.
- Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui
convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale,
composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice
presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e
disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
- I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi
Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei
presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra
gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio
segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale
nella rappresentanza, con le modalita' determinate con successivi
regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.
- Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento
iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al
rispettivo albo.
- Avverso la validita' delle operazioni elettorali e' ammesso
ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
- Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti dei
rispettivi Ordini.
- Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del
Comitato centrale, nonche' l'approvazione del codice deontologico e
dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.
- Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale,
stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in
rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento
della Federazione.
- All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione
provvede il Comitato centrale.
- Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le
seguenti attribuzioni:
- a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi
unici nazionali degli iscritti;
- b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro
e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- c) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi Ordini
nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli
Ordini, richiedono uniformita' di interpretazione ed applicazione;
- d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le
iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- e) designare i rappresentanti della Federazione presso
commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo
ed internazionale;
- f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie
di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.
- Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le
seguenti attribuzioni:
- a) dare il proprio concorso alle autorita' centrali nello studio
e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare
la professione;
- b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;
- c) nelle Federazioni con piu' albi, esercitare le funzioni di cui
alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in cui le
designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o piu'
rappresentanti dell'intera Federazione.
- In caso di piu' albi nella stessa Federazione, con le modalita'
di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e puo' sfiduciare
il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha
la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo'
inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il
vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita' ed
esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni
inerenti alla segreteria della commissione.
- Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le
funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato
centrale.
- Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera
b), e del comma 18 e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie.
- I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti
quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si
configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento
e' disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso
decreto e' nominata una commissione straordinaria di cinque
componenti, di cui non piu' di due iscritti agli albi professionali
della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del
Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo
scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato
centrale eletto dura in carica quattro anni».
- I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1
del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore
di sanita'.
- Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del
proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla
legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalita' previste
dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti
attuativi di cui al comma 5.
- Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del proprio
mandato; il loro rinnovo avviene con le modalita' previste dalle
disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi
di cui al comma 5.
- All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, mediante uno o piu' regolamenti adottati con decreto
del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni
nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta. Tali regolamenti disciplinano:
- a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli
organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle
incompatibilita' e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2,
comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei
mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni
nazionali;
- b) i criteri e le modalita' per l'applicazione di atti
sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;
- c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli
albi stessi;
- d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione
amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;
- e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con
funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' istituzionali a
questi affidate;
- f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti
disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
- Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli
nazionali, definisce:
- a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali
o interregionali, il loro funzionamento e le modalita' della
contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni
di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le
istituzioni regionali di riferimento;
- b) le attribuzioni di funzioni e le modalita' di funzionamento
degli organi;
- c) le modalita' di articolazione territoriale degli Ordini;
- d) l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio,
delle risorse umane e finanziarie.
- Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli
statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonche' i
regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e
degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati
gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
- Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi
delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali
sono trasformati nel modo seguente:
- a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri
professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici
d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e
Federazione nazionale degli Ordini delle professioni
infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la
denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici
d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri
pediatrici;
- b) i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di
ostetrica;
- c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini
dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
- d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia
superiore a cinquantamila unita', il rappresentante legale dell'albo
puo' richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo
Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione
sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo
modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine
di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi
dell'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n. 43.
- Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9,
lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente, di
Federazione nazionale degli Ordini delle professioni
infermieristiche, Federazione nazionale degli Ordini della
professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
- Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente
articolo.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo
dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti
sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera
c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i
laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonche' i
possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea
abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.
- Fino alla piena funzionalita' degli albi delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono
garantite le attuali rappresentativita' e operativita' dei tecnici
sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e
relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione.
Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, reca «Ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse».
- La legge 17 aprile 1956, n. 561, reca «Ratifica ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Costituente».
- Si riporta il testo dei capi I, II e III del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come sostituiti dalla presente
legge:
«Capo I
DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1. Nelle
circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province
esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti
gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei
veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei
chimici, delle professioni infermieristiche, della
professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero
dei professionisti residenti nella circoscrizione
geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti
a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di
carattere storico, topografico, sociale o demografico, il
Ministero della salute, d'intesa con le rispettive
Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati,
puo' disporre che un Ordine abbia per competenza
territoriale due o piu' circoscrizioni geografiche
confinanti ovvero una o piu' regioni.
- Per l'esercizio di funzioni di particolare
rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le
rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini
interessati, puo' disporre il ricorso a forme di
avvalimento o di associazione tra i medesimi.
- Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
- a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali
organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli
interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi
all'esercizio professionale;
- b) sono dotati di autonomia patrimoniale,
finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati
esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri
per la finanza pubblica;
- c) promuovono e assicurano l'indipendenza,
l'autonomia e la responsabilita' delle professioni e
dell'esercizio professionale, la qualita'
tecnico-professionale, la valorizza-zione della funzione
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi
etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi
codici deontologici, al fine di garantire la tutela della
salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di
rappresentanza sindacale;
- d) verificano il possesso dei titoli abilitanti
all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche
informatizzata, e la pubblicita', anche telematica, degli
albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di
specifici elenchi;
- e) assicurano un adeguato sistema di informazione
sull'attivita' svolta, per garantire accessibilita' e
trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- f) partecipano alle procedure relative alla
programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle
attivita' formative e all'esame di abilitazione
all'esercizio professionale;
- g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla
disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione
all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,
previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli
Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
- h) concorrono con le autorita' locali e centrali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le
istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla
promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'
formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo
continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi,
promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali
anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio
nazionale e all'estero;
- i) separano, nell'esercizio della funzione
disciplinare, a garanzia del diritto di difesa,
dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,
la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine,
in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo,
composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari
di albo della corrispettiva professione, garantendo la
rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante
estraneo alla professione nominato dal Ministro della
salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su
richiesta del presidente della competente commissione
disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati
all'instaurazione del procedimento disciplinare,
sottoponendo all'organo giudicante la documentazione
acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per
l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in
questo caso il profilo di addebito. I componenti degli
uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti
relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
- l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi
forma giuridica svolgano la loro attivita' professionale,
compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari
secondo una graduazione correlata alla volontarieta' della
condotta, alla gravita' e alla reiterazione dell'illecito,
tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti,
derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e
dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle
convenzioni nazionali di lavoro.
Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi degli Ordini delle
professioni sanitarie:
- a) il presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la commissione di albo, per gli Ordini
comprendenti piu' professioni;
- d) il collegio dei revisori.
- Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e
il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo
modalita' stabilite con successivi regolamenti, elegge in
assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza
relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
- a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto
previsto per la professione odontoiatrica dall'art. 6 della
legge 24 luglio 1985, n. 409, e' costituito da sette
componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero
di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo
superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da
quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i
millecinquecento; con decreto del Ministro della salute e'
determinata la composizione del Consiglio direttivo
dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione
e della prevenzione, nonche' la composizione del Consiglio
direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche,
garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le
professioni che ne fanno parte;
- b) la commissione di albo, che, per la professione
odontoiatrica, e' costituita da cinque componenti del
medesimo albo se gli iscritti non superano i
millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti
superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e
da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e,
per la professione medica, e' costituita dalla componente
medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro
della salute e' determinata la composizione delle
commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche'
la composizione delle commissioni di albo all'interno
dell'Ordine delle professioni infermieristiche.
- Il collegio dei revisori e' composto da un
presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da
tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti
agli albi. Nel caso di Ordini con piu' albi, fermo restando
il numero dei componenti, e' rimessa allo statuto
l'individuazione di misure atte a garantire la
rappresentanza delle diverse professioni.
- La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo
e della commissione di albo e' valida in prima convocazione
quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire
dalla terza convocazione la votazione e' valida qualunque
sia il numero dei votanti.
- Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo
di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si
svolgono anche in piu' sedi, con forme e modalita' che ne
garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero
degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle
caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un
numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle
votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. I
risultati delle votazioni devono essere comunicati entro
quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva
Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con
decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le procedure per la
composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire
la terzieta' di chi ne fa parte, le procedure per
l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle
liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di
scrutinio nonche' le modalita' di conservazione delle
schede, prevedendo la possibilita' per gli Ordini di
stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalita'
telematiche.
- Avverso la validita' delle operazioni elettorali e'
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
- I componenti del Consiglio direttivo durano in
carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve
essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il
Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere
effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
- Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il
vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono
essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza
dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto
tali incarichi puo' essere rieletto nella stessa carica
consecutivamente una sola volta.
- Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di
cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le
assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce
in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni
a lui eventualmente delegate dal presidente.
- In caso di piu' albi nello stesso Ordine, con le
modalita' di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge
e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per
gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il
segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo,
di cui convoca e presiede la commissione. Il vice
presidente sostituisce il presidente in caso di necessita'
ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle
inerenti alla segreteria della commissione in relazione
agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a
mille.
Art. 3 (Compiti del Consiglio direttivo e della
commissione di albo). - 1. Al Consiglio direttivo di
ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:
- a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel
rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e
pubblicarli all'inizio di ogni anno;
- b) vigilare sulla conservazione del decoro e
dell'indipendenza dell'Ordine;
- c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso
commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale
o comunale;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in
riferimento alla formazione universitaria finalizzata
all'accesso alla professione;
- e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra
gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore
dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera
professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre
questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando
la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata
conciliazione, dando il suo parere sulle controversie
stesse;
- f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti
all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli
iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo; g)
proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la
tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle
condizioni economiche e lavorative degli iscritti,
necessaria a coprire le spese di gestione, nonche' la tassa
per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli
onorari.
- Alle commissioni di albo spettano le seguenti
attribuzioni:
- a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione
all'albo del professionista;
- b) assumere, nel rispetto dell'integrita' funzionale
dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della
professione e, negli Ordini con piu' albi, esercitare le
attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1,
eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla
suddetta lettera c) concernono uno o piu' rappresentanti
dell'intero Ordine;
- c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti
disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e
a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e
sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in
vigore;
- d) esercitare le funzioni gestionali comprese
nell'ambito delle competenze proprie, come individuate
dalla legge e dallo statuto;
- e) dare il proprio concorso alle autorita' locali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
comunque possano interessare la professione.
- Per gli Ordini che comprendono un'unica professione
le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano
al Consiglio direttivo.
- Contro i provvedimenti per le materie indicate ai
commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli
adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, e'
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle
commissioni di albo). - 1. I Consigli direttivi e le
commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado
di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi
violazioni della normativa vigente.
- Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro
della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali.
Con lo stesso decreto e' nominata una commissione
straordinaria di tre componenti, di cui non piu' di due
iscritti agli albi professionali della categoria e uno
individuato dal Ministro della salute. Alla commissione
competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della
commissione disciolti.
- Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere
alle nuove elezioni.
- Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro
anni.
Capo II
DEGLI ALBI PROFESSIONALI
Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno
o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i
professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per
categorie di professionisti laddove previsti da specifiche
norme.
- Per l'esercizio di ciascuna delle professioni
sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e'
necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
- Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
- a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere
abilitati all'esercizio professionale in Italia;
- c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la
professione nella circoscrizione dell'Ordine.
- Fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali, possono
essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le
norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
- Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero
possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine
professionale italiano di appartenenza.
Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale). - 1. La
cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Consiglio
direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della
salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:
- a) di perdita del godimento dei diritti civili;
- b) di accertata carenza dei requisiti professionali
di cui all'art. 5, comma 3, lettera b);
- c) di rinunzia all'iscrizione;
- d) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti
dal presente decreto;
- e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 5.
- La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1,
lettera c), non puo' essere pronunziata se non dopo aver
sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del
medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La
cancellazione ha efficacia in tutto il territorio
nazionale.
Capo III
DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI
Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini
territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede
in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle
rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali,
europei e internazionali.
- Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti
di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo
agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite,
nell'espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali.
- Le Federazioni nazionali emanano il codice
deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali
da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e
rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che
lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.
Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1. Sono
organi delle Federazioni nazionali:
- a) il presidente;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Comitato centrale;
- d) la commissione di albo, per le Federazioni
comprendenti piu' professioni;
- e) il collegio dei revisori.
- Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale
costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
- Il collegio dei revisori e' composto da un
presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da
tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti
agli albi.
- La commissione per gli iscritti all'albo degli
odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti
delle commissioni di albo territoriali contestualmente e
con le stesse modalita' e procedure di cui ai commi 8, 9 e
- I primi eletti entrano a far parte del Comitato
centrale della Federazione nazionale a norma dei commi
secondo e terzo dell'art. 6 della legge 24 luglio 1985, n.
- La commissione di albo per la professione medica e'
costituita dalla componente medica del Comitato centrale.
Con decreto del Ministro della salute e' determinata la
composizione delle commissioni di albo all'interno della
Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la
composizione delle commissioni di albo all'interno della
Federazione nazionale degli Ordini delle professioni
infermieristiche.
- I rappresentanti di albo eletti si costituiscono
come commissione disciplinare di albo con funzione
giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli
direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei
confronti dei componenti delle commissioni di albo
territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio nazionale
di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra
quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori
regionali e da un rappresentante estraneo alla professione
nominato dal Ministro della salute.
- Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente,
il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che
possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la
maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella
stessa carica consecutivamente una sola volta.
- Il presidente ha la rappresentanza della
Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale
e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli
Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in
caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a
lui eventualmente delegate dal presidente.
- I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei
rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo
all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli
Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a
maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto,
favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio
generazionale nella rappresentanza, con le modalita'
determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali
durano in carica quattro anni.
- Ciascun presidente dispone di un voto per ogni
cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta
iscritti al rispettivo albo.
- Avverso la validita' delle operazioni elettorali e'
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
- Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti
dei rispettivi Ordini.
- Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo della
Federazione su proposta del Comitato centrale, nonche'
l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e
delle loro eventuali modificazioni.
- Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato
centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine
deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per
le spese di funzionamento della Federazione.
- All'amministrazione dei beni spettanti alla
Federazione provvede il Comitato centrale.
- Al Comitato centrale di ciascuna Federazione
spettano le seguenti attribuzioni:
- a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e
gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
- b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione
del decoro e dell'indipendenza delle rispettive
professioni;
- c) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi
Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni
proprie degli Ordini, richiedono uniformita' di
interpretazione ed applicazione;
- d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte
le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);
- e) designare i rappresentanti della Federazione
presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere
nazionale, europeo ed internazionale;
- f) dare direttive di massima per la soluzione delle
controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.
- Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione
spettano le seguenti attribuzioni:
- a) dare il proprio concorso alle autorita' centrali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
comunque possano interessare la professione;
- b) esercitare il potere disciplinare, a norma del
comma 5;
- c) nelle Federazioni con piu' albi, esercitare le
funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15,
eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla
suddetta lettera e) concernano uno o piu' rappresentanti
dell'intera Federazione.
- In caso di piu' albi nella stessa Federazione, con
le modalita' di cui al comma 6 ogni commissione di albo
elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente
e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza
dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo' inoltre
convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di
necessita' ed esercita le funzioni a lui delegate. Il
segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria
della commissione.
- Per le Federazioni che comprendono un'unica
professione le funzioni ed i compiti della commissione di
albo spettano al Comitato centrale.
- Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma
16, lettera b), e del comma 18 e' ammesso ricorso alla
Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
- I Comitati centrali e le commissioni di albo sono
sciolti quando non siano in grado di funzionare
regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni
della normativa vigente. Lo scioglimento e' disposto con
decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto e'
nominata una commissione straordinaria di cinque
componenti, di cui non piu' di due iscritti agli albi
professionali della categoria; alla commissione competono
tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione
disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve
procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale
eletto dura in carica quattro anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
- Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221, reca «Approvazione del regolamento per la
esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n.
233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse».
- Si riporta il testo degli articoli 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27 e 28 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, abrogati
dalla presente legge con le decorrenze ivi indicate:
«Art. 20. - I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed
i presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di
diritto rispettivamente dei Consigli provinciali e del
Consiglio superiore di sanita'.
Art. 22. - Entro un mese dalla data di entrata in
vigore del presente decreto i prefetti, sentito l'ufficio
sanitario provinciale, nomineranno per ciascuno degli
Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una
Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti
ai rispettivi albi, con l'incarico di amministrare gli
Ordini o Collegi fino a quando non saranno eletti i
Consigli direttivi. Tale elezione dovra' essere compiuta
non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Nelle province nelle quali, per iniziativa delle
autorita' locali o degli iscritti agli albi professionali,
risultino gia' costituiti, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i Consigli degli Ordini o Collegi,
questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni,
fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovra'
essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del
presente decreto.
Art. 23. - Restano fermi i provvedimenti relativi alla
iscrizione ed alla cancellazione dagli albi professionali
nonche' i provvedimenti disciplinari a carico degli
iscritti, adottati dagli organi indicati nell'art. 22.
Art. 24. - Entro un mese dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'Alto commissario per
l'igiene e la Sanita' pubblica nominera' per ciascuna delle
categorie professionali dei sanitari, una Commissione
straordinaria composta di cinque membri iscritti nei
rispettivi albi professionali con l'incarico di
amministrare le Federazioni nazionali fino a quando non
saranno eletti i Comitati centrali. Tale elezione dovra'
essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del
presente decreto.
Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi
professionali, risulti gia' costituita alla data di entrata
in vigore del presente decreto, una Federazione nazionale,
il Comitato centrale di essa continuera' ad esercitare le
proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato
centrale che dovra' essere compiuta non oltre il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione del presente decreto.
Art. 25. - L'attuale Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie e' sciolta. Essa sara'
ricostituita secondo le norme del presente decreto.
Art. 26. - Fino a quando non verra' provveduto alla
ricostituzione del Consiglio superiore di sanita', in luogo
del membro del Consiglio stesso, il segretario generale
presso l'Alto commissariato per l'igiene e la sanita'
pubblica fa parte della Commissione centrale di cui
all'art. 17.
Art. 27. - Con separato provvedimento saranno emanate
norme relative alla disciplina professionale dell'attivita'
infermieristica.
Art. 28. - Con il regolamento di esecuzione del
presente decreto, il Governo provvedera' a dettare le norme
relative alla elezione dei componenti dei Consigli
direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati
centrali delle Federazioni nazionali alla tenuta degli
albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi
stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla
gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e
Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari,
ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione
centrale, nonche' a quanto altro possa occorrere per
l'applicazione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 1°
febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali»:
«Art. 4. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
istituire, per le professioni sanitarie di cui all'art. 1,
comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel
rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
- a) trasformare i collegi professionali esistenti in
ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b)
e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.
251, e del citato decreto ministeriale 29 marzo 2001 del
Ministro della sanita', l'assegnazione della professione
dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione,
prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi
separati per ognuna delle professioni previste dalla legge
- 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di
professioni sanitarie: area delle professioni
infermieristiche; area della professione ostetrica; area
delle professioni della riabilitazione; area delle
professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni
tecniche della prevenzione;
- b) aggiornare la definizione delle figure
professionali da includere nelle fattispecie di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251,
come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29
marzo 2001;
- c) individuare, in base alla normativa vigente, i
titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al
presente comma;
- d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al
presente comma, le attivita' il cui esercizio sia riservato
agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia
riservato agli iscritti ai singoli albi;
- e) definire le condizioni e le modalita' in base alle
quali si possa costituire un unico ordine per due o piu'
delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi
della lettera a);
- f) definire le condizioni e le modalita' in base alle
quali si possa costituire un ordine specifico per una delle
professioni sanitarie di cui al presente comma,
nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo
superi le ventimila unita', facendo salvo, ai fini
dell'esercizio delle attivita' professionali, il rispetto
dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi
dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della
costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo
ordine;
- g) prevedere, in relazione al numero degli operatori,
l'articolazione degli ordini a livello provinciale o
regionale o nazionale;
- h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli
statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;
- i) prevedere che le spese di costituzione e di
funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al
presente articolo siano poste a totale carico degli
iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;
- l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini
delle nuove categorie professionali, restino confermati gli
obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti
dalle disposizioni vigenti.
- Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai
sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle commissioni parlamentari competenti per
materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto
per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del
termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende
automaticamente prorogato di novanta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di
professioni sanitarie»:
«Art. 4. - Diplomi conseguiti in base alla normativa
anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
- Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13
settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di
cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli
attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che
abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi
professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla
normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario
nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art.
6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base.
- Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla
iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti
del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei
corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale
esperienza professionale, i criteri e le modalita' per
riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di
cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente
all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei
decreti di individuazione dei profili professionali. I
criteri e le modalita' definiti dal decreto di cui al
presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad
appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo
svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste
dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato ne' degli enti di cui agli
articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
- Il decreto di cui al comma 2 e' emanato, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- In fase di prima applicazione, il decreto di cui al
comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei
titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o
privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base per
i profili professionali di nuova istituzione ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.».
Art. 5
Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie
- Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato
di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione
dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, e' istituita
l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto
dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
- In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o
piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati
nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali
profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il
territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni
connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e
nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino
rispondenza in professioni gia' riconosciute.
- Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attivita'
dei profili professionali sociosanitari definendone le funzioni
caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le
professioni gia' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
- Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento
dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili
professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, sentite le competenti commissioni parlamentari
e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del
Consiglio superiore di sanita', e' definito l'ordinamento didattico
della formazione per i profili professionali sociosanitari.
- Sono compresi nell'area professionale di cui al presente
articolo i preesistenti profili professionali di operatore
socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore
professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali
afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.
Note all'art. 5:
- L'Intesa tra Governo regioni e Provincie autonome di
Trento e Bolzano sancita il 10 luglio 2014, concerne il
nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016.
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata Intesa
tra Governo regioni e Provincie autonome di Trento e
Bolzano sancita il 10 luglio 2014:
«Art. 6. - 1. Le attivita' indicate al presente
articolo sono effettuate nei limiti delle risorse previste
a legislazione vigente per gli ambiti di intervento
individuati nei successivi commi.
- Le regioni disciplinano i principi e gli strumenti
per l'integrazione dei servizi e delle attivita' sanitarie,
sociosanitarie e sociali, particolarmente per le aree della
non autosufficienza, della disabilita', della salute
mentale adulta e dell'eta' evolutiva, dell'assistenza ai
minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle ASL
ed agli altri enti del sistema sanitario regionale per
l'erogazione congiunta degli interventi, nei limiti delle
risorse programmate per il Ssr e per il Sistema dei servizi
sociali per le rispettive competenze.
- L'accesso alla rete integrata dei servizi
sociosanitari avviene tramite un "punto unico" che
indirizza il cittadino al percorso sociosanitario e
socioassistenziale adeguato alle sue condizioni e
necessita'.
- Per l'individuazione del setting di erogazione delle
prestazioni sociosanitarie (domiciliare, territoriale
ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale) e
l'ammissione ad un livello appropriato di intensita'
assistenziale si fa ricorso alla valutazione
multidimensionale effettuata con uno strumento valutativo
del quale sia stata verificata la corrispondenza con gli
strumenti gia' concordati dalle regioni con il Ministero
della salute.
- La valutazione multidimensionale accerta la presenza
delle condizioni cliniche e delle risorse ambientali,
familiari e sociali, incluse quelle rese disponibili dal
Sistema dei servizi sociali, che possano consentire la
permanenza al domicilio della persona non autosufficiente.
- Il Piano delle prestazioni personalizzato, formulato
dall'equipe responsabile della presa in carico
dell'assistito, individua gli interventi sanitari,
sociosanitari e sociali che i servizi sanitari territoriali
e i servizi sociali si impegnano a garantire, anche in modo
integrato, secondo quanto previsto per le rispettive
competenze dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche e
integrazioni.
- Al fine di promuovere una piu' adeguata
distribuzione delle prestazioni assistenziali domiciliari e
residenziali rivolte ai malati cronici non autosufficienti,
a conferma ed integrazione di quanto gia' stabilito dal
Patto per la salute 2010-2012, si conviene che le regioni e
le Province autonome, ciascuna in relazione ai propri
bisogni territoriali rilevati, adottano ovvero aggiornano i
progetti di attuazione dei commi precedenti, dando
evidenza:
del fabbisogno di posti letto, espresso in funzione
della popolazione da assistere presso le strutture
residenziali e semiresidenziali destinate ai malati cronici
non autosufficienti, ai disabili, alle persone con disturbi
psichiatrici, ai minori e alle persone con dipendenze,
articolato per intensita' assistenziale e per durata e con
evidenza di proporzione tra assistiti in regime
residenziale e in regime domiciliare;
del fabbisogno, espresso in funzione della
popolazione da assistere, e l'organizzazione delle cure
domiciliari sanitarie e socio-sanitarie articolate per
intensita', complessita' e durata dell'assistenza;
delle modalita' di integrazione nelle UVMD di tutte
le professionalita', anche al fine di garantire una
gestione integrata delle risorse impiegate nel progetto
assistenziale.
- Le regioni si impegnano ad armonizzare i servizi
socio sanitari, individuando standard minimi qualificanti
di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie che saranno
definite anche in relazione al numero e alla tipologia del
personale impiegato.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»:
«Art. 8. - (Omissis).
- Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
- 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
- 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-octies del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di cui in
note all'art. 1:
«Art. 3-octies (Area delle professioni sociosanitarie).
- 1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per la solidarieta' sociale e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito il Consiglio superiore di sanita' e la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' disciplinata
l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale,
dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e
sono individuate le relative discipline della dirigenza
sanitaria.
- Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentito il
Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e
tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore
di sanita', sono integrate le tabelle dei servizi e delle
specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in
relazione all'istituzione dell'area sociosanitaria a
elevata integrazione sanitaria.
- Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per la solidarieta' sociale, sono
individuati, sulla base di parametri e criteri generali
definiti dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili
professionali dell'area sociosanitaria a elevata
integrazione sanitaria.
- Le figure professionali di livello non dirigenziale
operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario,
sono individuate con regolamento del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e per la
solidarieta' sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti
didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla
base di criteri generali determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione
interdisciplinare, adeguata alle competenze delineate nei
profili professionali e attuata con la collaborazione di
piu' facolta' universitarie.
- Le figure professionali operanti nell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare
in corsi a cura delle regioni, sono individuate con
regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo
stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti
didattici.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
- Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».
Art. 6 Modifica dell'articolo 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43 1. L'articolo 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, e' sostituitodal seguente: «Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove professionisanitarie). - 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie dacomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 dellalegge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve esserericonosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede direcepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativadello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogniconnessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitarionazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenzain professioni gia' riconosciute, ovvero su iniziativa delleassociazioni professionali rappresentative di coloro che intendonoottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessateinviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronunciaentro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva,attiva la procedura di cui al comma 2. 2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata, nelrispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge,previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita',mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente dellaRepubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titoloprofessionale, l'ambito di attivita' di ciascuna professione, icriteri di valutazione dell'esperienza professionale nonche' icriteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decretodel Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, diconcerto con il Ministro della salute, acquisito il parere delConsiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore disanita', e' definito l'ordinamento didattico della formazioneuniversitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensidel presente articolo. 4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuoveprofessioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni esovrapposizioni con le professioni gia' riconosciute o con lespecializzazioni delle stesse».
Art. 7 Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico 1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate leprofessioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzionedelle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2,della legge 1º febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6della presente legge. 2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attivita' ele funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e delchiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionalenonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Condecreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entrosei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e delConsiglio superiore di sanita', sono definiti l'ordinamento didatticodella formazione universitaria in osteopatia e in chiropraticanonche' gli eventuali percorsi formativi integrativi.
Art. 8
Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico
- Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1º
marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico,
sono abrogati.
- Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio
nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione
nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561.
- All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i
chimici,» sono soppresse.
- All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23
novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono soppresse.
- All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) per l'esame degli affari concernenti la professione di
chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque
effettivi e tre supplenti;
e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di
fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque
effettivi e tre supplenti».
- All'articolo 1, comma 1, del regolamento per il riordino del
sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 169, le parole: «dei chimici,» sono soppresse.
- Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e
integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle
professioni di chimico e di fisico, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici
e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A e
B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
- Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali
all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il
termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta
altresi' gli atti necessari all'articolazione territoriale degli
Ordini dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari
per l'indizione delle elezioni secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il
Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del
proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla
legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalita' previste
dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.
- Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
Note all'art. 8:
- Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, del
regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842
(Regolamento per l'esercizio della professione di chimico),
abrogati dalla presente legge, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° maggio 1928, n. 102.
- Per il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561, si veda in note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 25 aprile
1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorieta' dell'iscrizione
negli albi professionali e sulle funzioni relative alla
custodia degli albi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Gli ingegneri, gli architetti, i
professionisti in materia di economia e commercio, gli
agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i
periti industriali non possono esercitare la professione se
non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive
categorie a termini delle disposizioni vigenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme
sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni
centrali professionali), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - Le funzioni relative alla custodia dell'albo
e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di
architetto, di professionista in economia e commercio, di
attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di
perito agrario e di perito industriale sono devolute per
ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o
collegio, a termini dell'art. 1 del regio decreto-legge 24
gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio e' formato di cinque
componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento;
di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove,
se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di
quindici, se superano i millecinquecento.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, secondo comma, del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17. - (Omissis).
Fanno parte altresi' della Commissione:
- a) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei medici chirurghi, un ispettore generale
medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e
tre supplenti;
- b) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei veterinari, un ispettore generale
veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre
supplenti;
- c) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei farmacisti, un ispettore generale per il
servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque
effettivi e tre supplenti;
- d) per l'esame degli affari concernenti la
professione delle ostetriche, un ispettore generale medico
e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
- e) per l'esame degli affari concernenti la
professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e
otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.
I sanitari liberi professionisti indicati nel comma
precedente sono designati dai Comitati centrali delle
rispettive Federazioni nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono
avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati
centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica
quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto
personale in servizio presso l'Alto commissariato per
l'igiene e la sanita' pubblica;
e-bis) per l'esame degli affari concernenti la
professione di chimico, un ispettore generale chimico e
otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
e-ter) per l'esame degli affari concernenti la
professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto
fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti.
Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di
non meno di cinque membri della Commissione, compreso il
presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla
stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui
e' in esame la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri
effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie,
intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa
categoria.
Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli
affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il
presidente ha la facolta' di convocare la Commissione
centrale in seduta plenaria, e cioe' con l'intervento,
oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro
ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le
categorie sanitarie.
Per la validita' delle sedute plenarie occorre la
presenza di non meno di 18 membri della Commissione,
compreso il presidente, ed ogni professione deve essere
rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla
rispettiva categoria.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante «Regolamento per
il riordino del sistema elettorale e della composizione
degli organi di ordini professionali», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei
dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti
sociali, degli attuari, dei biologi, dei geologi e degli
ingegneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune
professioni, nonche' della disciplina dei relativi
ordinamenti»:
«Art. 3 (Istituzione di settori negli albi
professionali). - 1. I settori istituiti nelle sezioni
degli albi professionali corrispondono a circoscritte e
individuate attivita' professionali.
- Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II,
nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti
distinti settori in relazione allo specifico percorso
formativo.
- Il professionista iscritto in un settore non puo',
esercitare le competenze di natura riservata attribuite
agli iscritti ad uno o piu' altri settori della stessa
sezione, ferma restando la possibilita' di iscrizione a
piu' settori della stessa sezione, previo superamento del
relativo esame di Stato.
- Gli iscritti in un settore che, in possesso del
necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti
in un diverso settore della stessa sezione, devono
conseguire la relativa abilitazione a seguito del
superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove
e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono
accedere.
- Formano oggetto dell'attivita' professionale degli
iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad
essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite
agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.».
Art. 9
Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo
- Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio
1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge, ogni riferimento
al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende
fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della
salute.
- L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro
della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei
biologi».
- Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari
all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine
di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il
Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresi' gli atti
necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e
nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto applicabile. Il Consiglio
dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del
proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalita' previste
dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e
dai relativi provvedimenti attuativi.
- All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' premesso
il seguente:
«Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). - 1. La
professione di psicologo di cui alla presente legge e' ricompresa tra
le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561».
- All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali
dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre
dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere
effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;
- b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo
di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche
in piu' sedi, con forma e modalita' che ne garantiscano la piena
accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine
abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle
votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. Il presidente e'
responsabile del procedimento elettorale. La votazione e' valida in
prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli
iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un decimo degli iscritti»;
- c) il comma 12 e' abrogato.
- Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al
Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia
si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al
Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta
gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e
5 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli
psicologi.
Note all'art. 9:
- Il testo degli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45,
della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della
professione di biologo), abrogati dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149.
- Si riporta il testo dell'art. 46 della citata legge
24 maggio 1967, n. 396, come sostituito dalla presente
legge:
«Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il
Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine
nazionale dei biologi.».
- Per il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561, si veda in note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18
febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della
professione di psicologo», come modificato dalla presente
legge:
« Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). -
- La professione di psicologo di cui alla presente legge
e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561.
- Definizione della professione di psicologo.
- La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione,
la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione e
di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunita'. Comprende
altresi' le attivita' di sperimentazione, ricerca e
didattica in tale ambito.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge
18 febbraio 1989, n. 56, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20 (Elezione del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine). - 1. Le elezioni per il rinnovo
dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono
contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di
scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere
effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
- Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica
fino all'insediamento del nuovo consiglio.
- L'elettore viene ammesso a votare previo
accertamento della sua identita' personale, mediante
l'esibizione di un documento di identificazione ovvero
mediante il riconoscimento da parte di un componente del
seggio.
- L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e
la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la
depone nell'urna.
- Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di
uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al
nome del votante nell'elenco degli elettori.
- Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad
un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno
festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e
modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in
ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora
l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la
durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre
giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento
elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione
quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un decimo degli iscritti.
- (Abrogato).
- Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad
assicurare la segretezza del voto e la visibilita'
dell'urna durante le operazioni elettorali.».
Art. 10
Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici
- E' istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale
certificato degli ingegneri biomedici e clinici.
- Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i
requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale
di cui al comma 1.
- Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si veda in note all'art. 4.
Art. 11
Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24
- Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono
soppresse;
- b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole: «pari al
valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo
convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa
dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al
triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del
corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della
condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo»;
- c) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «pari al
valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la
retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al
triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la
retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo»;
- d) all'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, le parole:
«entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro
quarantacinque giorni»;
- e) all'articolo 14, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla
funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte
degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria
attivita' in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10,
comma 6».
- I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, sono abrogati.
Note all'art. 11:
- La legge 8 marzo 2017, n. 24, reca «Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonche' in materia di responsabilita' professionale degli
esercenti le professioni sanitarie».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 8
marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Buone pratiche clinico-assistenziali e
raccomandazioni previste dalle linee guida). - 1. Gli
esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalita' preventive,
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di
medicina legale, si attengono, salve le specificita' del
caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee
guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti
e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle societa'
scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco
istituito e regolamentato con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con
cadenza biennale. In mancanza delle suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si
attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
- Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco
delle societa' scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del
Ministro della salute stabilisce:
- a) i requisiti minimi di rappresentativita' sul
territorio nazionale;
- b) la costituzione mediante atto pubblico e le
garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al
libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro
partecipazione alle decisioni, all'autonomia e
all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla
pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti,
alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse
e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo
della qualita' della produzione tecnico-scientifica;
- c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le
verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalita' di
sospensione o cancellazione dallo stesso.
- Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse
elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel
Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale e'
disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del
Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. L'Istituto superiore di sanita'
pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli
aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa
verifica della conformita' della metodologia adottata a
standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto,
nonche' della rilevanza delle evidenze scientifiche
dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
- Le attivita' di cui al comma 3 sono svolte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 8
marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Azione di rivalsa o di responsabilita'
amministrativa). - 1. L'azione di rivalsa nei confronti
dell'esercente la professione sanitaria puo' essere
esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
- Se l'esercente la professione sanitaria non e' stato
parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di
risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi
confronti puo' essere esercitata soltanto successivamente
al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o
stragiudiziale ed e' esercitata, a pena di decadenza, entro
un anno dall'avvenuto pagamento.
- La decisione pronunciata nel giudizio promosso
contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro
l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di
rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non e'
stato parte del giudizio.
- In nessun caso la transazione e' opponibile
all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di
rivalsa.
- In caso di accoglimento della domanda di
risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'art. 7, o dell'esercente la professione
sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 7,
l'azione di responsabilita' amministrativa, per dolo o
colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria e' esercitata dal pubblico ministero presso la
Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno,
fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'art. 52, secondo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di
particolare difficolta', anche di natura organizzativa,
della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui
l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo
della condanna per la responsabilita' amministrativa e
della surrogazione di cui all'art. 1916, primo comma, del
codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave,
non puo' superare una somma pari al triplo del valore
maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo
convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo. Per i tre anni successivi al passaggio in
giudicato della decisione di accoglimento della domanda di
risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la
professione sanitaria, nell'ambito delle strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non puo' essere
preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a
quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di
specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici
concorsi per incarichi superiori.
- In caso di accoglimento della domanda proposta dal
danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o
sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di
assicurazione titolare di polizza con la medesima
struttura, la misura della rivalsa e quella della
surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai
sensi dell'art. 1916, primo comma, del codice civile, per
singolo evento, in caso di colpa grave, non possono
superare una somma pari al triplo del valore maggiore del
reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda,
conseguito nell'anno di inizio della condotta causa
dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al
periodo precedente, non si applica nei confronti degli
esercenti la professione sanitaria di cui all'art. 10,
comma 2.
- Nel giudizio di rivalsa e in quello di
responsabilita' amministrativa il giudice puo' desumere
argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio
instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione
se l'esercente la professione sanitaria ne e' stato
parte.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 8
marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Obbligo di comunicazione all'esercente la
professione sanitaria del giudizio basato sulla sua
responsabilita'). - 1. Le strutture sanitarie e
sociosanitarie di cui all'art. 7, comma 1, e le imprese di
assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei
confronti dei soggetti di cui all'art. 10, commi 1 e 2,
comunicano all'esercente la professione sanitaria
l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti
dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla
ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante
posta elettronica certificata o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento contenente copia dell'atto
introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e
sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro
quarantacinque giorni comunicano all'esercente la
professione sanitaria, mediante posta elettronica
certificata o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il
danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la
tardivita' o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al
presente comma preclude l'ammissibilita' delle azioni di
rivalsa o di responsabilita' amministrativa di cui all'art.
9.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 8
marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Fondo di garanzia per i danni derivanti da
responsabilita' sanitaria). - 1. E' istituito, nello stato
di previsione del Ministero della salute, il Fondo di
garanzia per i danni derivanti da responsabilita'
sanitaria. Il Fondo di garanzia e' alimentato dal
versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese
autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilita' civile per i danni causati da
responsabilita' sanitaria. A tal fine il predetto
contributo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero
della salute con apposita convenzione affida alla
Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa
la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.
- Con regolamento adottato con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le
rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono
definiti:
- a) la misura del contributo dovuto dalle imprese
autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilita' civile per i danni causati da
responsabilita' sanitaria;
- b) le modalita' di versamento del contributo di cui
alla lettera a);
- c) i principi cui dovra' uniformarsi la convenzione
tra il Ministero della salute e la CONSAP S.p.a.;
- d) le modalita' di intervento, il funzionamento e il
regresso del Fondo di garanzia nei confronti del
responsabile del sinistro.
- Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al
risarcimento del danno nei limiti delle effettive
disponibilita' finanziarie.
- La misura del contributo di cui al comma 2, lettera
a), e' aggiornata annualmente con apposito decreto del
Ministro della salute, da adottare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive
esigenze della gestione del Fondo di garanzia.
- Ai fini della rideterminazione del contributo di cui
al comma 2, lettera a), la CONSAP S.p.a. trasmette ogni
anno al Ministero della salute e al Ministero dello
sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo
di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno
precedente, secondo le disposizioni stabilite dal
regolamento di cui al comma 2.
- Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle
richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di
garanzia di cui al comma 1.
- Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i
danni cagionati da responsabilita' sanitaria nei seguenti
casi:
- a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto
ai massimali previsti dai contratti di assicurazione
stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione
sanitaria ai sensi del decreto di cui all'art. 10, comma 6;
- b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica o privata ovvero l'esercente la professione
sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al
momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di
liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta
successivamente;
- c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica o privata ovvero l'esercente la professione
sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per
recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per
la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo
dell'impresa assicuratrice stessa.
7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve
anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura
assicurativa da parte degli esercenti le professioni
sanitarie che svolgono la propria attivita' in regime
libero-professionale, ai sensi dell'art. 10, comma 6.
- Il decreto di cui all'art. 10, comma 6, prevede che
il massimale minimo sia rideterminato in relazione
all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera
- a) del comma 7 del presente articolo.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la
data di entrata in vigore della presente legge.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 3 del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
abrogati dalla presente legge, sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214.
Disegno di legge
“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali diassistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero dellasalute”
Testo approvato dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato il 26 aprile 2016
(Testo ricostruito a cura della redazione di Quotidiano Sanità in base agli emendamenti approvati. Le modifiche rispetto al testo del Governo sono in rosso. La numerazione è provvisoria in attesa di revisione del testo da parte degli uffici parlamentari)
Capo I
SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI E AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Art. 1.
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica)
- Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano introducendo specifico riferimento alla medicina digenere.
- I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e con il regolamento (UE) numero 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la Direttiva 2001/20/CE, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteridirettivi:
- riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, nonché nel rispetto degli standard internazionali per l’etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinky del 1964 e sue successiverevisioni;
- individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazionicliniche interventistiche dalla fase 1 alla faseIV;
- individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione di centriclinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina digenere;
c-bis) individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse;
- semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studiclinici;
- semplificazione delle modalità d'uso per la ricerca su materiale clinico residuo da precedenti attività diagnostiche oterapeutiche;
- definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazioneclinica attraverso:
- l'individuazione e il ruolo del direttore generale o responsabile legale della struttura sanitaria in cui si intende eseguire la sperimentazioneclinica;
- l'individuazione dei compiti e delle finalità dei comitati eticilocali;
- la definizione dei contenuti minimi che devono presentare i contratti per le sperimentazioni cliniche che, per gli sperimentatori, ne attestino, terzietà, imparzialità ed indipendenza;
- l'individuazione e il ruolo del direttore generale o responsabile legale della struttura sanitaria in cui si intende eseguire la sperimentazioneclinica;
3 bis) la definizione delle procedure di verifica dell’indipendenza dello sperimentatore.
- applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche,prevedendo:
- meccanismi di valutazione dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche nell'ambitodelle sperimentazionicliniche;
- l'uso dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali per l'interscambio della documentazione concernente lo studio clinico dei medicinalitramite modelli predefiniti e disponibili nel sistemastesso;
- che la sperimentazione clinica dei medicinali sia svolta attraversoun’adeguata rappresentatività digenere.
- individuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, di criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica e conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione deifarmaci;
- individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di criteri perl'eventuale istituzione di master in conduzione e gestione di studi clinici controllati che includano la farmacologia digenere;
- previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, e in particolare quello dei medici ospedalieri, dei medici specialisti ambulatoriali, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari emultiprofessionali;
- riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, perla violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con riguardo in particolare alla responsabilità dello sperimentatore e delle strutture coinvolte, nonché della natura sostanziale o formale della violazione,attraverso:
- conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dal Decretolegislativo numero 211 del 2003 per le violazioni delle disposizioni iviindicate;
- previsione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro 100.000 per le violazioni non punite con sanzionepenale;
- previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie all'entratadel bilancio dello Stato per essere riassegnati, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellasalute;
- previsione della sospensione dell'attività dei comitati etici che non rispettano i termini ele procedure previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211;
- revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studiosservazionali, al fine di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissionein commercio deimedicinali.
- I decreti legislativi, di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto della procedura di cuiall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano.
- Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tremesi.
- Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui alcomma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo e con le modalità di cui al comma 4, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
- Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti attuativi della delega di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazionedelle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente.
Art. 2.
(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza)
- Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento delle prestazioni di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, effettuate anche tramite ricorso a tecniche di anestesia locoregionale, ferma restando la disciplina del consenso informato e della libertà di scelta dellepartorienti.
- L’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tiene conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all’interno del Servizio sanitarionazionale.
Capo II
PROFESSIONI SANITARIE
Art. 3.
(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie)
1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, i capi I, II e III, sono sostituiti dai seguenti:
«CAPO I
DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Art. 1. - (Ordini delle professioni sanitarie)
- Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province vigenti al 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti e dei biologi. Qualora il numero dei professionisti residenti nella provincia sia esiguo ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporreche un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografichefinitime.
- Gli Ordini e le relative Federazioninazionali:
- sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizioprofessionale;
- sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Gli Ordini e delle Federazioni sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti e non gravano sulla finanzapubblica;
- promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale e delle professioni, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della loro funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizioprofessionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale ecollettiva;
- verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta e la pubblicità degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specificielenchi;
- assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione in armonia con i principi del decreto legislativo 14marzo 2013, numero33;
- partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionistie alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizioprofessionale;
f bis) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
- concorrono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per losviluppo continuo professionale di tutti i sanitari iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale eall'estero;
- separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante.A tal fine, in ogni regione vengono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Nel caso di regioni con un solo ordine professionale o delle province autonome sono costituiti, rispettivamente, uffici istruttori interregionali o interprovinciali. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare, o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo diappartenenza;
- vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo unagraduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazionedell'illecito.
Art. 2. - (Organi)
- Sono organi degli Ordini delle professionisanitarie:
- ilpresidente;
- il Consigliodirettivo;
- ilpresidente;
- la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti piùprofessioni;
- il collegio deirevisori.
- Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti eda scrutiniosegreto:
- il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti, se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superanoi cinquecento ma non i mille e cinquecento, da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i mille e cinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e dellaprevenzione;
- la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica è costituita da cinque componenti del medesimo albo, se gli iscritti non superano i mille e cinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i mille e cinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e per la professione medica è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni d'albo all'interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologiamedica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e dellaprevenzione;
- il collegio dei revisori dei conti, composto da tre iscritti quali componenti effettivi ed un iscritto quale revisore supplente. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire larappresentanza delle diverseprofessioni.
- L'assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degliiscritti.
- Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata dellevotazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimentoelettorale.
- Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale pergli esercenti le professionisanitarie.
- I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stessoanno.
- Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, dalla maggioranza dei due terzi degli aventidiritto.
- Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo ele assemblee degli iscritti; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dalpresidente.
8 bis. In caso di più albi nello stesso ordine, con le modalità di cui al comma 7, ogni commissionedi albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni al lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti inferiore o pari amille.
Art. 3
(Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo)
- Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguentiattribuzioni:
- iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ognianno;
- vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenzadell'Ordine;
- designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni dicarattere provinciale ocomunale;
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degliiscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso allaprofessione;
- interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitari, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversiestesse;
- provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporreall'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il contoconsuntivo;
- proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per laliquidazione deglionorari.
- Alle commissioni di albo spettano le seguentiattribuzioni:
- proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo dellaprofessione;
- assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanzaesponenziale della professione e, in Ordini con più albi, le attribuzioni di cui alle lettere c, d, e del comma 1 del presentearticolo;
- adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari operanti nei confronti di tutti gli iscritti negli albi e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti invigore;
- esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie,come individuate dallostatuto;
- dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare laprofessione.
2 bis. Per gli Ordini che comprendono un’unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Consigliodirettivo.
- Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professionisanitarie.
Art. 4
(Scioglimento dei Consigli direttivi)
- I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente .
- Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componentiiscritti al medesimo Ordine. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consigliodisciolto.
- Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuoveelezioni.
3 bis. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattroanni.
Capo II
DEGLI ALBI PROFESSIONALI
Art. 5
(Albi professionali)
- Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previste da specifichenorme.
- Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivoalbo.
- Per l'iscrizione all'albo ènecessario:
- avere il pieno godimento dei diritticivili;
- essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale inItalia;
- avere il pieno godimento dei diritticivili;
- avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizionedell'Ordine.
- Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno inItalia.
- Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservarel'iscrizione all'Ordine professionale italiano diappartenenza.
Art. 6
(Cancellazione dall'albo professionale)
- La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, neicasi:
- di perdita del godimento dei diritticivili;
- di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, letterab);
- di perdita del godimento dei diritticivili;
- di rinunziaall'iscrizione;
- di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presentedecreto;
- di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma5.
- La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato .
CAPO III
DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI
Art. 7
(Federazioni nazionali)
- Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioninazionali.
- Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento deicompiti e delle funzioniistituzionali.
- Le Federazioni nazionali emanano il Codice deontologico approvato dai rispettivi Consigli nazionali e riferito a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali per tutti gli iscritti agli albi, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da équipe multi professionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.
Art. 8
(Organi delle Federazioni nazionali)
- Sono organi delle Federazioninazionali:
- ilpresidente;
- il Consiglionazionale;
- ilpresidente;
- il Comitatocentrale;
- la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti piùprofessioni;
- il collegio deirevisori.
- Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n.409.
- La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai Presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7,8 e 9. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio1985,
- 409; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,della riabilitazione e dellaprevenzione.
- I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo. È istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro dellasalute.
- Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto,il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventidiritto.
- Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dalpresidente.
- I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscrittiagli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutiniosegreto.
- Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivoalbo.
- Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale pergli esercenti le professionisanitarie.
- Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettiviOrdini.
- Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivodella Federazione, su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni eintegrazioni.
- Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese difunzionamento dellaFederazione.
- All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitatocentrale.
- Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguentiattribuzioni:
- predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degliiscritti;
- vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenzadelle rispettiveprofessioni;
- coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini su materie che, inerenti le funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione edapplicazione;
- promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma1, letterad);
- designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, comunitario edinternazionale;
- dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo3.
- Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguentiattribuzioni:
- dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione degliOrdini;
- esercitare il potere disciplinare, a norma del comma4.
b-bis) in caso di più albi nella stessa federazione, con le modalità di cui al comma 5, ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre
convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.
b-bis) nelle federazioni con più albi, le funzioni di cui alle lettere d), e), f) del comma 14 del presente articolo, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.
15 bis) Per le Federazioni che comprendono un’unica professione le funzioni ed i compiti della Commissione di albo spettano al Comitato centrale.
- Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 15, lettera, b) e del comma 1 bis, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professionisanitarie.
- I Comitati centrali e le commissioni di albo possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato Centrale eletto dura in carica quattroanni.».
- I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore disanità.
- Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente leggerestano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui al comma5.
- Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avverrà con le modalitàpreviste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma5.
- All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Tali regolamentidisciplinano:
- le norme relative all'elezione degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioninazionali;
- i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degliOrdini;
- le norme relative all'elezione degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioninazionali;
- la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albistessi;
- la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini eFederazioni;
- l'istituzione delle assemblee dei presidenti d'albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questiaffidate;
- le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi allaCommissione centrale per gli esercenti le professionisanitarie.
- Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali,definisce:
- la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali diriferimento;
- le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degliOrgani;
- la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali diriferimento;
- le modalità di articolazione territoriale degliOrdini;
- l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane efinanziarie.
- Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioninazionali.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamenteai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233.
- Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie ele rispettive Federazioni nazionali sono trasformati neiseguenti:
- i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieripediatrici;
- i collegi delle ostetriche in Ordini della professione diostetrica;
- i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari diradiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e dellaprevenzione.
- i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieripediatrici;
- La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n.43.
- Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente di Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni di tecnico sanitario di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e dellaprevenzione.
- Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo delCapo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albodell'assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.42.
- Rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, della legge 1ºfebbraio 2006, n. 43, in materia di istituzione, trasformazione e integrazioni delle professionisanitarie.
Art. 3-bis
(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata)
- Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione dell'osteopata. Per l'eserciziodella professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 dellalegge 1 febbraio 2006, n.43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'osteopata.
- Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, diconcerto
con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.
- È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma2.
Art. 4.
(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo)
- Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati.Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero dellasalute.
- L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dalseguente:
«Art. 46. - (Vigilanza del Ministro della salute) -- 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi».
- Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, in quantoapplicabile.
Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla legge in vigore al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.
- All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso ilseguente:
«Art. 01. - (Categoria professionale degli psicologi) -- 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».
- Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e alMinistero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e al presente comma sentito il Consiglio nazionale deglipsicologi.
4-bis. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguentimodificazioni:
- sostituire il comma 1 con il seguente: "Le elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stessoanno.";
- sostituire il comma 11 con il seguente: "Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazioneè valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno il quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degliiscritti.";
- il comma 12 èabrogato.
Art. 5-bis
(Elenco nazionale degli Ingegneri biomedici e clinici)
- Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, articolo 5 è istituito, presso l'Ordine degliIngegneri, l'elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici degli iscrittiall'ordine.
- Il Ministero della Giustizia d'intesa con il Ministero della Salute stabilisce, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, i requisiti di ammissione, subase volontaria, all'elenco di cui al commaprecedente.
- le disposizione di cui ai commi 1 e 2 non comportano nuovi oneri a carico del bilancio delloStato
Art. 5.
(Esercizio abusivo della professione sanitaria)
- All'articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto ilseguente:
«Se l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
- All'articolo 240 del codice penale, sono apportate le seguentimodificazioni:
- al secondo comma, dopo il numero 1-bis) è inserito ilseguente:
«1-ter) dei beni mobili e immobili che risultino essere stati utilizzati per commettere il reato di cui all'articolo 348, secondo comma»;
- al terzo comma, le parole: «dei numeri 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 1, 1-bis e1-ter»;
- al terzo comma, secondo periodo, le parole: «La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica», sono sostituite dalle seguenti parole: «Le disposizioni dei numeri 1-bis e 1- ter del comma precedente siapplicano».
- Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis è inserito ilseguente:
«Art. 86-ter. - (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria) -- 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».
3-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 4/2013, dopo le parole: ''delle professioni sanitarie'' inserire le seguenti: ''e relative attività tipiche o riservate per legge''.
Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 376)
1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: ''7-bis. Il farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive e i farmaci ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione
all'immissione in commercio è punito con la sanzione di cui al precedente comma''».
Art. 6.
(Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali)
1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali».
Art. 7.
(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica)
- Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, possono essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successivemodificazioni.
- All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.
- AI fine di garantire la necessaria uniformità all'interno del Sistema sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute sono stabilite le linee guida in materia di svolgimento della attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica, anche per ciò che attiene alla graduale assunzione di compiti assistenziali e all'esecuzione di interventi, in modo particolare per quelli connessi al biennio conclusivo del corso, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli accordi tra le università e le aziende sanitarie, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si conformano alle linee guida dettate dal decreto di cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.
- AI fine di assicurare il monitoraggio dei risultati della formazione, in coerenza con gli standard previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, il decreto di cui al comma 3 disciplina anche l'istituzione, nelle Regioni in cui hasede una scuola di specializzazione, degli Osservatori regionali per la formazione medico-specialistica di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 368 del 1999. La disponibilità del programma di formazione individuale, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999, e la conseguente verifica condotta di concerto con i responsabili delle strutture in cui si svolge la formazione costituiscono adempimenti obbligatori e requisiti per il prosieguo delle attività della scuola dispecializzazione.
Art. 8.
(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)
- L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, è sostituito dalseguente:
«Art. 102.
- Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, inqualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l’esercizio dellafarmacia.
- I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativada
10.000 euro a 50.000 euro».
- All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4 è sostituito dalseguente:
«4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo».
- All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 sostituire le parole: ''sei mesi'' con: ''quarantottomesi''.
Art. 8-bis
(Figura e profilo della professione sanitaria del chiropratico)
- Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del chiropratico. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l'iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1 febbraio 2006, n.43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione delchiropratico.
- Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria inchiropratica.
- All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato il comma355.
L’articolo 9 del testo governativo è stato stralciato
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA SALUTE
Art. 10.
(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute)
- Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e coloro successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitarionazionale.
- Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della salute e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministrodella
salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.
- L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondentialle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizionidel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni.
- Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia diassunzioni.
- I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni.
- Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio delloStato.
Stralciati anche tutti gli articoli dall’11 al 25 del testo governativo
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26.
(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome)
- Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dallapresente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, dellaCostituzione.
- Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme diattuazione.